Centrali rischi private e diritto di accesso. Parte I
di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie
“Quando si chiede un prestito, un fido in conto corrente, un mutuo, una carta di credito, un leasing, o più semplicemente un finanziamento, si ingenera una serie di scambi di informazioni tra gli istituti finanziari che li erogano e le banche dati specializzate. Tali banche dati, conosciute ancora come “centrali rischi”, sono denominate Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC); esse raccolgono e conservano queste informazioni per un determinato periodo di tempo”.
L’accesso al credito è lo strumento cui le aziende, imprese, professionisti o privati cittadini ricorrono per poter soddisfare le proprie necessità di acquisto in relazione a progetti di sviluppo imprenditoriale (nel primo caso) oppure per bisogni privati, estranei all’attività professionale (nel secondo caso). In tale ultima ipotesi l’accesso al credito prende il nome di credito al consumo. In sostanza il consumatore ottiene una somma di denaro affinché la spenda per l’acquisto di un bene o di un servizio. Ciò comporta la nascita di due separati rapporti giuridici: uno tra consumatore e commerciante ed uno tra consumatore e soggetto finanziatore. Quest’ultimo anticiperà l’importo al venditore per conto del consumatore, il quale dovrà rifondere con pagamento rateale il soggetto che ha erogato la somma necessaria ad ottenere il bene o il servizio.
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