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TUTELA CONSUMATORE

Centrali rischi private e diritto di accesso. Parte II

di Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie

Data pubblicazione: 23/05/2007
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I SIC raccolgono le informazioni sull’accesso al credito da parte dei cittadini (ed anche delle imprese) e sull’andamento nel tempo dei rapporti di credito fino alla loro estinzione. Essi sono gestiti ed alimentati da soggetti definiti rispettivamente “gestore” e “partecipante”. Il primo è il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un SIC e che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione, il secondo è il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste e/o rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema e può utilizzare i dati ivi contenuti, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati in modo sistematico. Ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di recupero crediti, il partecipante può essere: 1) una banca, 2) un intermediario finanziario, 3) un altro soggetto privato che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi.



Le banche e le società finanziarie sono i soggetti che utilizzano il sistema e che allo stesso tempo lo alimentano, pertanto hanno uno spiccato interesse a che le informazioni contenute siano il più possibile esatte ed aggiornate. Proprio per questo sono definite “partecipanti”. Inoltre il comma 8 dell’art. 4 prevede l’obbligo di aggiornamento almeno mensile dei dati registrati in un SIC a cura dello stesso partecipante che li ha comunicati.





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