Tratto da "L'Economia della Marca Trevigiana" n.6 - 2008
Il 19 aprile 2007 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il nuovo regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche che garantisce tempi più rapidi e maggiori tutele per gli utenti.
La guida, realizzata dalla Camera di Commercio di Treviso, "Gli strumenti di tutela per l'utente telefonico" che qui ripresentiamo interamente, si propone di fornire le informazioni di base per tutelarsi da inefficienze e/o inadempienze agli impegni contrattuali degli operatori, in relazione ai livelli di qualità promessi nella Carta dei servizi.
Ti sono stati attivati servizi non richiesti (ad esempio l'Adsl)? Ti è stato arbitrariamente"staccato" il telefono? Hai ricevuto una bolletta errata? Hai riscontrato inefficienze di carattere tecnico?
Oggi è più facile far valere i tuoi diritti! Vediamo insieme come...
I RECLAMI
La prima cosa da fare è il reclamo alla compagnia telefonica: bisogna inviare un formale e circostanziato reclamo scritto - preferibilmente tramite raccomandata A/R; in alternativa si può segnalare il disservizio/inefficienza al numero di assistenza o allo sportello reclami, avendo cura di farsi rilasciare il numero di riferimento (ticket). I recapiti degli operatori sono riportati sulla Carta dei servizi e sul contratto, in alcuni casi anche sulla bolletta.
La compagnia telefonica deve rispondere entro al massimo 45 giorni. Se il reclamo viene accolto, la compagnia deve indicare le modalità per risolvere il problema e i provvedimenti conseguenti;
se viene, invece, respinto, la compagnia deve specificare per iscritto i motivi del diniego e gli accertamenti effettuati.
IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Se il reclamo non trova risposta nel termine previsto o viene respinto, puoi agire in giudizio per far valere i tuoi diritti. A tal fine, prima di ricorrere al giudice ordinario, devi obbligatoriamente avviare un tentativo di conciliazione. Attraverso questa pratica vieni aiutato da un conciliatore a trovare una soluzione amichevole alla controversia, con soddisfazione perte e per l'operatore telefonico.
Per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione hai a disposizione più alternative. Puoi:
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio e deve essere ultimato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto questo termine puoi proporre ricorso all'Autorità giudiziaria anche se la procedura di conciliazione non è ancora conclusa.
Se decidi di rivolgerti al Corecom del Veneto devi inoltrare l'istanza (puoi compilare il formulario UG) a: Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, via Allegri, 29, 30174 MestreVenezia, attraverso una delle seguenti modalità:
Se vuoi chiedere al Corecom anche l'adozione di provvedimenti temporanei che garantiscano l'erogazione del servizio (nel caso sia stato interrotto arbitrariamente) devi inviare anche il formulario GU5.
Per scaricare i formulari UG e GU5 ed avere informazioni sulla procedura di conciliazione puoi consultare il sito web del Comitato Veneto: www.regione.veneto.it/corecom.
LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Se non viene raggiunto l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, puoi scegliere di:
Puoi ricorrere all'Autorità solo se non sono decorsi più di sei mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se non ti sei già rivolto all'Autorità giudiziaria.
La domanda con cui chiedi all'Autorità di definire la controversia - puoi a tal fine utilizzare il formulario GU14 disponibile sul sito web dell'Autorità - deve essere firmata ed inviata, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione Tutela dei consumatori, Centro direzionale - Isola B5, 80143 Napoli.
In alternativa puoi spedirla a mezzo fax al n. 0817507828, o tramite posta elettronica certificata, o consegnarla a mano (contro rilascio di apposita ricevuta) presso la sede dell'Autorità.
L'Autorità, se accoglie l'istanza, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa fissa un'udienza per la discussione della controversia che va definita, nel termine ordinatorio di 150 giorni, dal ricevimento della richiesta.
Fino a 5 giorni prima dell'udienza, puoi presentare memorie e documenti, nonché prendere visione o estrarre copia degli atti; nel corso dell'udienza puoi, inoltre, farti assistere da legali o consulenti.
Al termine dell'istruttoria un'apposita commissione può, qualora lo ritenga necessario, convocare nuovamente le parti per un'ulteriore udienza. In tal caso il termine di conclusione del procedimento viene prorogato di 30 giorni. La decisione adottata, che è un atto vincolante, viene notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO
In caso di disattivazione arbitraria della linea telefonica puoi richiedere l'adozione di provvedimenti temporanei, diretti a garantire la riattivazione del servizio, fino alla conclusione della procedura di conciliazione.
Basta chiedere l'adozione dei provvedimenti temporanei al Corecom competente per territorio (per la richiesta puoi utilizzare anche il formulario GU5 che trovi sul sito web dell'Autorità)
La richiesta, che va accompagnata da copia dell'istanza di conciliazione, deve contenere:
Se il Corecom competente per territorio non è tra quelli abilitati a svolgere i tentativi di conciliazione, devi inviare la richiesta di adozione dei provvedimenti provvisori direttamente all'Autorità, all'indirizzo sopra precisato.
Ricorda comunque che la compagnia telefonica può sospendere il solo servizio interessato dal mancato o ritardato pagamento, con obbligo di inviare un preavviso scritto, esclusivamente in caso di frode o abituale ritardo di pagamento o abituale mancato pagamento.
SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE NORME DEL SETTORE
Nel sito web dell'Autorità trovi il formulario D da utilizzare per denunciare violazioni della normativa a tutela dell'utente o per segnalare problematiche riscontrate con il tuo operatore.
L'Autorità, sulla scorta di quanto segnalato, valuta l'opportunità di eventuali successive azioni.
Tra l'altro può aprire un procedimento sanzionatorio nei confronti del gestore che si è reso responsabile delle violazioni riferite.
Il modulo D, compilato e sottoscritto, con allegato documento di riconoscimento con firma leggibile, va trasmesso all'Autorità via fax al n. 081 7507616, o, in alternativa, per posta A/R (evitare la doppia trasmissione) al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione Tutela dei consumatori, Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza, Centro direzionale - Isola 85,80143 Napoli.
Ricorda che la denuncia presentata tramite il modulo D non rappresenta richiesta di apertura di un contenzioso nei confronti dell'operatore telefonico. Se vuoi risolvere la controversia con il tuo fomitore del servizio devi seguire la procedura indicata sopra, a partire dal reclamo. Con le tue denunce e le tue segnalazioni aiuti l'Autorità a vigilare sul comportamento degli operatori e a comprendere meglio le difficoltà e le esigenze degli utenti.
SEGNALAZIONE DI PRATICHE SLEALI
Dal 21 settembre 2007 è in vigore la normativa sulle pratiche commerciali scorrette che vieta non solo i messaggi di pubblicità ingannevole, ma qualsiasi comportamento "non corretto" - sia attivo che omissivo - in grado di infiuenzare in misura rilevante il consumatore medio, portandolo a scelte di acquisto non consapevoli (pensa alle telefonate insistenti e indesiderate, alle sollecitazioni commerciali per telefono, alle promozioni commerciali poco chiare o alla fatturazione in bolletta di telefonate mai effettuate).
Anche tu puoi effettuare segnalazioni di pratiche sleali messe in atto nel settore della telefonia dai gestori delle reti, indirizzando la denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (www.agcm.it). che è l'organismo preposto alla vigilanza ed ha attivato uno speciale numero verde gratuito, 800166661, per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.
In seguito a queste segnalazioni vengono effettuati specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante che, qualora accerti la scorrettezza della pratica, può vietarne la diffusione o la continuazione e sanzionare l'operatore con importi fino a 500.000 euro.
INCONTRARSI PER RISOLVERE: CURIA MERCATORUM
È il Centro di mediazione e arbitrato, il servizio di conciliazione della Camere di Commercio di Treviso, un conveniente sistema di risoluzione delle controversie, una organizzazione neutrale, non profit che cerca di contenere i costi per garantire accessibilità a tutti gli utenti, in modo veloce.
Curia Mercatorum - Centro Cristallo, via Roma 4, Lancenigo di Villorba - tel 0422 917891 fax 0422 917893 www.curiamercatorum.com - info@curiamercatorum.com
INFO: Ufficio Tutela del consumatore - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Piazza Borsa 3/B, 31100Treviso - tel 0422 595238 0422 595360 fax 0422 598384 www.tv.camcom.it - tut@tvcamcom.it