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Diritto d'autore

L’inventore si tutela con l’istanza di descrizione che individua le violazioni al trovato

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore


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Il procedimento di descrizione è un procedimento cautelare tipico del diritto industriale la cui disciplina si trova regolamentata dagli artt. 128, 130 e 132 del c.p.i.

Il 1° co. dell'art. 128 c.p.i. dispone che: “Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.”

Tale articolo ha ripreso l'art. 81 l.i. secondo il quale “il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate”.

La descrizione è un mezzo di istruzione preventiva, in quanto la sua funzione è infatti quella di acquisire la prova della violazione del diritto, consistente nella contraffazione o violazione di un diritto morale di paternità di un'opera. L'esigenza di inquadrare la descrizione nell'ambito dei procedimenti cautelari deriva dalla necessità di ricorrere agli articoli del codice di procedura civile che trattano dei procedimenti cautelari per regolare alcune questioni lasciate irrisolte dal codice di proprietà industriale.

Data tale funzione probatoria, il procedimento di descrizione si avvicina ad altri mezzi di istruzione preventiva come l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale. La dottrina si è quindi chiesta se, data la somiglianza di funzioni, al posto della descrizione sia possibile utilizzare l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. Quest'ultima possibilità in effetti non è da escludere anche se non vi è motivo per preferire l'accertamento tecnico preventivo alla descrizione.


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