Anteriormente alla legge n. 62/2001 vi erano due contrapposte correnti d'opinione, l'una favorevole, e l'altra contraria, in merito alla possibilità di registrare un sito web come un periodico cartaceo.
Successivamente, la legge 7 marzo n. 62 del 2001 ha introdotto una nuova definizione di prodotto editoriale di modo che all'art. 1 della stessa si dice che: “Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Tale nuova definizione aveva allarmato molti per il timore che tutti i siti, anche quelli amatoriali, dovessero essere registrati presso il Tribunale, con tanto di indicazione del direttore responsabile necessariamente iscritto all'albo dei pubblicisti.
Esaminando suddetta definizione combinata per lo più all'art. 5 della L. 47/1948 per la quale, “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”, questo comporterebbe per alcuni la necessità di registrare qualsiasi sito web presente in Internet.
Sussistendo quindi la facoltà di iscrivere la propria rivista telematica nel registro della stampa, ci si poneva il dubbio che tale registrazione fosse obbligatoria per legge o fosse liberamente espletabile quale libera scelta.
In un'ottica di obbligatorietà della registrazione per i prodotti editoriali on-line si riteneva quindi che, al pari dei prodotti editoriali cartacei, vi fosse altresì l'obbligo per l'editore di indicare elementi identificativi quali il luogo, l'anno e la data della pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore parificato in questo caso all'hosting provider e nel caso di pubblicazioni periodiche, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
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