di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore
Il recente sviluppo di nuove tecnologie quali l’informatica, i mezzi audiovisivi, i processi di digitalizzazione e gli strumenti di telecomunicazione hanno determinato la nascita di nuovi prodotti definiti col termine di opere multimediali. Sono principalmente tre gli elementi che contraddistinguono l’opera multimediale:
essa deve essere espressa in forma digitale; deve essere composta da diverse opere protette dal diritto d’autore, per esempio testi, suoni e immagini tra loro coordinati; deve funzionare per mezzo di un software. La normativa nazionale non prevede espressamente la tutela dell’opera multimediale, tuttavia non vi sono motivi per escluderla dalla tutela prevista per le opere intellettuali. L’opera multimediale potrebbe essere considerata o come “opera collettiva” ex art.3 della legge sul diritto d’autore in quanto data “dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento di un determinato fine”, oppure ex art. 10 della medesima normativa come “opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone”. L’opera multimediale si caratterizzerebbe quindi per il fatto di essere composta da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, caratteristica questa propria delle opere composte, per cui: “l’opera multimediale non viene in essere mediante un procedimento di mera aggregazione dell’elemento preesistente all’elemento nuovo, ma appunto, mediante un procedimento di elaborazione dell’opera o delle opere originarie che pone capo alla nuova creazione che trae origine dalla precedente pur al tempo stesso distinguendosene”.
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