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DIRITTO D'AUTORE

La tutela delle opere registrate su supporti

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore

La riforma prevista dal decreto legislativo n. 68/2003 e i diritti dei produttori di fonogrammi e di opere cinematografiche. La funzione del Pubblico Registro Cinematografico.


La legge di riforma del diritto d’autore prevista dal Decreto Legislativo N. 68/2003 ha comportato una modifica terminologica più che contenutistica della disciplina relativa ai diritti connessi ai produttori di fonogrammi e di opere cinematografiche.



Per fare un esempio, la denominazione della Sezione V, Capo IV, Titolo I, della legge 633/41 è stata sostituita da “Opere registrate su apparecchi meccanici” con l’espressione “Opere registrate su supporti”. Sono state inoltre aggiornate espressioni quali “dischi fonografici” che non corrispondono più all’attuale situazione tecnologica, per cui il legislatore ha preferito l’utilizzo del termine “fonogrammi”espressione che ritroviamo utilizzata anche negli accordi GATT/TRIPS.



L’autore dell’opera registrata su supporti ha il diritto esclusivo di adattare e di registrare l’opera tramite riproduttori di voci, suoni o immagini, realizzati con qualunque tecnologia, di riprodurre, distribuire e di noleggiare l’opera, di eseguirla pubblicamente. Dopo la citata riforma sono stati mantenuti i requisiti per cui l’opera fonografica può essere riprodotta solo se ad essa viene apposto: il titolo dell’opera riprodotta, il nome dell’autore, il nome dell’artista interprete o esecutore e la data di fabbricazione.



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