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LEGISLAZIONE ON-LINE
Privacy e pubblicazione dei dati dei contribuenti. Falso allarmedi Stefano Corsini - Avvocato e consulente in diritto delle nuove tecnologie
“La circolazione a cura dei mezzi d’informazione e la successiva pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, è ammessa senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati”.
Ogni anno si ripete la non tanto sommessa protesta di coloro i quali vedono pubblicati su quotidiani locali i dati riferiti alla propria situazione reddituale, con conseguente malumore e disappunto per l’ostensione alla collettività dello status economico personale.
La pubblicità dei nomi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia è tuttavia lecita, la legge sulla privacy non ha infatti modificato la disciplina precedente riguardo alla messa a disposizione del pubblico di queste informazioni.
Il Garante si era già più volte pronunciato su questo argomento (vedi provvedimento del 17 gennaio 2001; Bollettino del Garante n. 16/2001, p. 5; Decisione del 2 luglio 2003).
La legge in materia di protezione dei dati personali - art. 19, comma 3 D.Lgs. 196/2003 e prima ancora art. 27 comma 3 L. 675/96 - stabilisce che “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
In presenza di tale base normativa, i dati possono quindi essere oggetto anche di ulteriore circolazione da parte dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati. Peraltro questo indirizzo era già stato espresso dal Garante nell’ambito di un chiarimento sull’attività giornalistica in data 13 ottobre 2000.
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