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Legislazione on-line

Nuova querelle fra politica e diritto: è legittimo pubblicare on line le dichiarazioni dei contribuenti italiani? La parola è al Garante

di Glauco Riem - Avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie, Università degli Studi di Udine

Il Garante, preso alla sprovvista dal provvedimento dell'uscente vice-ministro Vincenzo Visco, cautelativamente sospende la pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi degli italiani relative al 2006; si veda in proposito la motivazione che è raggiungibile nel sito del Garante sotto la rubrica novità al titolo Il Garante: stop agli elenchi dei contribuenti in Internet, (una volta caricata la pagina si deve cliccare sulla parola deciso). La ricerca delle singole dichiarazioni dei redditi invece poteva avvenire, prima dell'oscuramento dell'Autority, consultando il sito www.agenziaentrate.gov.it, quindi sul link uffici, ancora su elenco uffici, da qui su elenchi nominativi dei contribuenti ed ancora in consultazioni elenchi dichiarazioni; infine sulla Regione della persona che si sta cercando, sulla provincia e il comune e poi una volta inserito un codice di sicurezza che si trova sulla pagina stessa, finalmente si poteva scaricare il file con i dati reddituali di interesse.

Entrambe le procedure risultano macchinose e l'impressione è che non siano destinate a chi non sia quasi un “addetto ai lavori”.

Da un punto di vista del fatto è stato, da più parti, affermato che la “granata”, lanciata da Visco, nella “cristalleria” della società civile italiana sia forse stata la risposta alla pubblicazione di alcuni articoli - comparsi su alcuni importanti settimanali - che facevano i conti in tasca ai politici delle sinistre; ma questa è storia che non qui ci occupa, perché attiene alla politica ed a quei toni sempre più insopportabilmente aspri che ultimamente la connotano.

Vediamo invece la vicenda sotto il profilo giuridico.

Per prima cosa è importante ribadire come, anche secondo i principi dettati dall'art. 154 del D.Lgs 196/03, tutti provvedimenti che riguardano il trattamento di dati personali debbano essere sottoposti ad un preventivo vaglio e parere dell'Autorità Garante della tutela nel trattamento dei dati personali. Ogni norma di recente pubblicazione reca infatti sempre la dizione “sentito il parere del Garante” della privacy senza il quale ogni atto rimarrebbe formalmente viziato.
E' di palmare evidenza allora che la pubblicazione dei dati personali attinenti al reddito prodotto da ciascun contribuente è sicuramente un trattamento di dati che, pur non essendo sensibili, secondo la definizione che ne dà all'art. 4, comma 1, sub lettera d), del D.Lgs 196/03, sono da considerarsi sicuramente dati personali a contenuto quanto meno maggiormente “riservati” rispetto ad altri che genericamente si riferiscono all'interessato.



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