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Legislazione on-line

Opere multimediali e tutela giuridica: alcune riflessioni

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

I prodotti multimediali stanno assumendo un'importanza sempre maggiore nel mercato dei beni informatici, ciò nonostante nella disciplina in tema di diritto d'autore non rinveniamo alcuna normativa ad hoc per questa tipologia di opere dell'ingegno né è possibile individuare una vera e propria definizione di opera “multimediale”, come invece avviene per altri beni informatici.

La legge n. 248/2000 di modifica della legge sul diritto d'autore, con il suo esplicito riferimento all' “opera multimediale”, come oggetto di tutela penale all'art. 171-ter, rimane infatti un caso isolato, cui non ha fatto seguito nessuna disposizione specificamente dedicata a tale tipologia di bene.

Ciò non sembra sufficiente a mettere in dubbio il fatto che le opere multimediali siano dotate di caratteristiche proprie distintive rispetto ad altri beni informatici, tanto più che in dottrina ha cominciato a farsi strada l'esigenza di una precisa qualificazione giuridica e conseguentemente dell'individuazione di una specifica disciplina di riferimento per la tutela del multimedia.

Innanzitutto è bene partire dalla considerazione che la difficoltà di fornire una definizione di opera multimediale scaturisce dalla constatazione che il multimedia si identifica con un insieme di prodotti eterogenei fra loro, ciascuno dei quali trova già una sua collocazione nella disciplina vigente. Come gli altri beni informatici, il prodotto multimediale è costituito, infatti, da un “contenuto informativo”, cioè dall'insieme dei dati, materiali, opere o loro porzioni, in formato digitale fruibili dall'utente, e da una “componente software”. Affinché il contenuto informativo possa essere letto dall'utente è, infatti, indispensabile che egli disponga di un software gestionale (o format) idoneo alla lettura dell'opera.

Ciò che distingue l'opera multimediale appare essere quindi il modo di fruizione dell'opera, aspetto con riferimento al quale si suole parlare di “interattività”.

Chi fruisce dell'opera multimediale può non solo visualizzarne il contenuto, come chi guarda un'opera cinematografica, ma anche introdurre al suo interno nuovi dati, muovendosi all'interno dell'opera, seguendo dei percorsi predisposti dal creatore o eventualmente procedendo liberamente.

Il riconoscimento dell'interattività come di un elemento caratterizzante l'opera multimediale tuttavia ha visto la giurisprudenza piuttosto altalenante.

In alcuni casi, infatti, essa ha negato che il tipo di fruizione dell'opera costituisca un elemento sufficiente a discostare il multimedia dall'opera cinematografica; in altre circostanze è giunta invece a negare l'assimilabilità di queste due tipologie di opere proprio in virtù della differente tipologia di fruizione (cfr. Trib. di Monza 12/12/1984; Trib. di Milano 20/06/1988).



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