Il Garante dispone alle società ICT la cancellazione dei dati che tracciano i dati di navigazione degli utenti on line
di Glauco Riem - Avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie, Università degli Studi di Udine
In diversi provvedimenti, notificati ai maggiori gestori dei servizi telefonici e di trasmissione telematica, il Garante prescrive siano cancellate le informazioni relative al traffico dei siti visitati dagli utenti ed illegittimamente conservate ed altresì richiede l’adozione di maggiori misure tecniche di tutela nella conservazione di quelle informazioni che invece devono essere conservate dai gestori a fini di giustizia cosi come, fra le altre norme, richiesto dal c.d. pacchetto Pisanu - Decreto Legislativo del 2 luglio 2005, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 27 luglio 2005 sulle “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” convertito nella legge n. 155, del 31 luglio 2005 (G.U. n. 177 del 1 agosto 2005). In proposito si consulti, in questo stesso portale, l’articolo La nuova disciplina per gli operatori della società dell’informazione: una prima analisi del “pacchetto Pisanu” sulle misure informatiche di contrasto al terrorismo internazionale.
Per altro verso allora il Garante considera i dati sulla navigazione, attraverso i motori di ricerca, di “estrema delicatezza” e ciò secondo un nuovo e più pregnante indirizzo sulla tutela della riservatezza. Inutile dire che tale nuovo principio sembra voler tutelare, fra l’altro, quella sempre più ponderosa parte di utenti che in rete ricercano la propria “anima gemella” compilando schede informative sempre più dettagliate sulle proprie tendenze “sentimentali” ed anche inviando foto che servono ad evidenziare ai naviganti il proprio personale appeal, ma anche fornendo più semplici e prosaiche notizie sul reddito dei possibili partner reperiti nel mondo digitale. Detto diffuso fenomeno ha suscitato un sempre maggiore interesse proprio da parte dei gestori di ITC che ne hanno fatto un vero e proprio ponderoso e redditizio business che utilizza dati personali anche sensibili liberamente offerti da alcuni utenti, ma - per converso – che utilizza anche, “per migliorare il servizio”, i dati di chi quelle informazioni invece semplicemente “frequenta”. Tale attività è giustamente censurata dal Garante cui non è sfuggito l’indebito utilizzo di tali informazioni dai parte dei gestori. Il Garante ha stabilito allora che tali informazioni non potranno essere conservate per oltre due mesi.
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