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L’Italia aderisce alla convenzione di Budapest del 23/11/2001: aumentano gli strumenti di tutela contro i crimini informatici
di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico
E’ quanto mai recente la notizia dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione approvata dal Consiglio d’Europa a Budapest nel 2001 (=Convention of cybercrime) ed avente come finalità quella di arginare il preoccupante dilagare di una criminalità informatica sempre più presente. Il 29 febbraio scorso il Senato ha, infatti, approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione, determinando così l’adesione dell’Italia a questo trattato internazionale che introduce significative modifiche alla disciplina penalistica sia sostanziale che procedurale dei Paesi firmatari. Bisogna premettere che la legislazione penale, riguardante i crimini informatici, ha visto l’ltalia tra i Paesi più sensibili ad introdurre nel proprio ordinamento delle norme ad hoc atte a reprimere l’utilizzo criminoso delle nuove tecnologie, quali in primis la legge n. 547/1993 introduttiva dei c.d. crimini informatici. La Convenzione viene quindi ad introdurre, su di un impianto normativo già strutturato, significative modifiche che possono essere viste come un completamento alla tutela preesistente, senza novità in senso assoluto. Per quel che riguarda le modifiche al diritto penale sostanziale apportate dalla Convenzione, va segnalata l’introduzione nel Codice Penale di numerosi articoli quali, il 615-quinquies - “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” - che ora così recita “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.
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