LEGISLAZIONE ON-LINE
Nuova querelle fra politica e diritto: è legittimo pubblicare on line le dichiarazioni dei contribuenti italiani? La parola è al Garantedi Glauco Riem - Avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie, Università degli Studi di Udine
Il Garante, preso alla sprovvista dal provvedimento dell’uscente vice-ministro Vincenzo Visco, cautelativamente sospende la pubblicazione on line delle dichiarazioni dei redditi degli italiani relative al 2006; si veda in proposito la motivazione che è raggiungibile nel sito del Garante sotto la rubrica novità al titolo Il Garante: stop agli elenchi dei contribuenti in Internet, (una volta caricata la pagina si deve cliccare sulla parola deciso). La ricerca delle singole dichiarazioni dei redditi invece poteva avvenire, prima dell’oscuramento dell’Autority, consultando il sito www.agenziaentrate.gov.it, quindi sul link uffici, ancora su elenco uffici, da qui su elenchi nominativi dei contribuenti ed ancora in consultazioni elenchi dichiarazioni; infine sulla Regione della persona che si sta cercando, sulla provincia e il comune e poi una volta inserito un codice di sicurezza che si trova sulla pagina stessa, finalmente si poteva scaricare il file con i dati reddituali di interesse. Entrambe le procedure risultano macchinose e l’impressione è che non siano destinate a chi non sia quasi un “addetto ai lavori”. Da un punto di vista del fatto è stato, da più parti, affermato che la “granata”, lanciata da Visco, nella “cristalleria” della società civile italiana sia forse stata la risposta alla pubblicazione di alcuni articoli - comparsi su alcuni importanti settimanali - che facevano i conti in tasca ai politici delle sinistre; ma questa è storia che non qui ci occupa, perché attiene alla politica ed a quei toni sempre più insopportabilmente aspri che ultimamente la connotano. Vediamo invece la vicenda sotto il profilo giuridico. Per prima cosa è importante ribadire come, anche secondo i principi dettati dall’art. 154 del D.Lgs 196/03, tutti provvedimenti che riguardano il trattamento di dati personali debbano essere sottoposti ad un preventivo vaglio e parere dell’Autorità Garante della tutela nel trattamento dei dati personali. Ogni norma di recente pubblicazione reca infatti sempre la dizione “sentito il parere del Garante” della privacy senza il quale ogni atto rimarrebbe formalmente viziato. E’ di palmare evidenza allora che la pubblicazione dei dati personali attinenti al reddito prodotto da ciascun contribuente è sicuramente un trattamento di dati che, pur non essendo sensibili, secondo la definizione che ne dà all’art. 4, comma 1, sub lettera d), del D.Lgs 196/03, sono da considerarsi sicuramente dati personali a contenuto quanto meno maggiormente “riservati” rispetto ad altri che genericamente si riferiscono all’interessato. A nostro avviso la pubblicazione doveva allora essere preceduta da un espresso parere del Garante della tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali e ciò non è avvenuto tant’è che l’Autority ha chiesto l’oscuramento (blocco) dei dati reddituali pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Un altro problema che resta comunque da chiarire e che se, per tale pubblicazione in Internet, debba essere, in punto, resa una specifica informativa e rilasciato dal singolo contribuente un esplicito ed espresso consenso. Di talché vi è già chi si chiede se l’Agenzia delle Entrate possa essere tacciata di omessa ed inidonea informativa e sanzionata ex art 161del D.Lgs 196/03. L’Agenzia delle Entrate per converso fonda la propria determinazione su due pregressi provvedimenti alla stessa favorevoli dell’autorità Garante resi però in sede di ricorso (la cui decisione fa unicamente stato fra le parti, ciò anche se, nelle motivazioni, l’Autority indica i propri attuali orientamenti di carattere generale). Detti ricorsi erano stati presentati da singoli interessati che si lamentavano della diffusione di dati relativi al reddito e del quale era parte anche la stessa Agenzia e precisamente: A) la decisione del 17 gennaio 2001, in cui lo stesso Garante rigettava il ricorso di un contribuente, si doleva della pubblicazione della propria dichiarazione dei redditi su un organo di stampa. L’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, era stata “assolta”. Nella stessa motivazione della decisione, l’autorità Garante richiamava un proprio parere conforme alla decisione, già a suo tempo assunta e rilasciata al Ministero delle Finanze il 13 ottobre 2000. Si veda in proposito Attività giornalistica: è lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti; B) il provvedimento del 2 luglio 2003, relativo ad un altro ricorso presentato avverso l’Agenzia delle Entrate, ove la stessa autorità Garante aveva affermato, riferendosi anche ad una propria nota del 13 ottobre 2000, che: La pubblicità degli elenchi dei contribuenti è prevista dall'art. 69, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. Come già rilevato da questa Autorità con provvedimento del 17 gennaio 2001 (v. Bollettino del Garante n. 16/2001, p. 5; v. anche nota del 13 ottobre 2000, ivi, n. 14/15, p. 9) tale articolo reca "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, che sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l'indicazione dei dati reddituali". L'individuazione di tali "termini e modalità" risulta di recente effettuata non più con decreto ministeriale, ma con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate il 24 gennaio 2001 (provvedimento che riprende analoghe disposizioni già adottate con d.m. del 5 maggio 1994 e 7 maggio 1999). Ed ancora il Garante aveva affermato che: “L'attuale disciplina, regolando un ambito differente rispetto a quello oggetto del d.P.R. n. 322/1998, e rendendo ancora possibile una pubblicità di taluni dati reddituali nei termini previsti da un decreto direttoriale, risponde ad una scelta di carattere generale operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali. Com’è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività.” Come tutti gli italiani siamo curiosi di leggere e di ulteriormente commentare quali saranno, in punto, i pronunciamenti dell’Autorità che dovrà decidere tra le contrapposte e difficilmente compendiabili ragioni di trasparenza e di tutela nel trattamento dei dati personali anche in relazione agli altri aspetti problematici della complessa vicenda. Si dovrà tenere infatti conto, come da più parti è stato considerato, che “la predisposizione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi è prevista dall'articolo 69 del DPR numero 600 del 1973”. L’Agenzia delle Entrate afferma che “tali elenchi, in passato realizzati in forma cartacea, erano a disposizione per la consultazione sia negli uffici dell'Agenzia che nei Comuni” e che “la decisione di utilizzare il mezzo telematico nasce dalla norma introdotta con il codice dell'amministrazione digitale varato nel 2005 che dispone di assicurare la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. Nelle more la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’inchiesta sul caso.
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