Nella Antica Roma repubblicana, l'emanazione di una legge era preceduta dall'affissione pubblica per un “trinundinum” (cioè per tre mercati di fila, che si tenevano ogni 8 giorni e perciò per 24 giorni) dell'avviso di convocazione dell'assemblea votante e del testo della proposta di legge in votazione “rogatio”: in tal modo, ogni cittadino romano poteva conoscerne il contenuto prima dell'approvazione e della esecutività effettiva dell'atto.
Con una certa licenza, possiamo affermare che il senso del moderno Albo Pretorio, presente in tutte le pubbliche amministrazioni, è sostanzialmente il medesimo: esso infatti è una bacheca spesso situata all'entrata dell'edificio principale dell'ente, dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge prescrive la pubblicazione, in quanto debbono essere portati a conoscenza dei cittadini. E questa pubblicazione per un numero di giorni previsti dalla legge è la condizione giuridica necessaria affinché l'atto acquisti efficacia e quindi produca gli effetti previsti e può essere altresì strumento per dare massima conoscenza dell'atto alla cittadinanza (pubblicità notizia) o può avere finalità di notifica del provvedimento.
La norma che prescrive la pubblicazione di atti nell'albo pretorio, in generale, è il D.lgs 267/00. Ad esempio l'art. 6 prescrive: “lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi …”; oppure l'art. 59 “il provvedimento di revoca dell'eletto deve essere pubblicato nell'albo pretorio e comunicato alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione…” e così via. In realtà l'articolo del D.lgs 267/00 più importante in tal senso è il 124, rubricato “Pubblicazione delle deliberazioni” che dispone che tutte le deliberazioni del comune, della provincia e degli altri enti sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi. In merito a tale norma esiste un dubbio se il legislatore con il termine “deliberazioni” abbia inteso solo gli atti emanati da organi collegiali di governo o anche atti di singoli dirigenti della PA (determinazioni dirigenziali). Secondo giurisprudenza del consiglio di Stato (CDS 1370/06) anche la determinazione dirigenziale è latu sensu deliberazione e perciò và pubblicata all'albo, di parere diverso invece altri TAR (ad esempio Veneto). Al di là di questa considerazione, comunque, numerosissime norme, a volte anche di natura regolamentare proprie di ciascun ente, prevedono l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio di altri atti, come ad esempio ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi, atti finanziari e delle cartelle esattoriali, provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, cambio di nome e/o cognome.
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