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E-Government

Alcune norme “anti-burocrazia” in vigore, ma poco conosciute

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica


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L'innovazione nella Pubblica Amministrazione deve passare anche attraverso la concreta applicazione di norme già esistenti, ma che spesso - in buona fede o meno - non vengono applicate dagli stessi uffici.
L'attività amministrativa di un ente pubblico solitamente consiste nel fornire un “provvedimento” necessario al cittadino (o alle aziende) per la propria vita sociale o economica. Ad esempio, una concessione che rende possibile svolgere una determinata attività, oppure un permesso che consenta di costruire, di ammodernare un capannone, una certificazione che attesti uno stato ecc. Tali “provvedimenti” sono il culmine di un “procedimento” amministrativo, cioè di un'attività dell'amministrazione stessa (anche in concorso con altre) volta a verificarne presupposti giuridici e tecnici.
Alla luce di ciò, una buona normativa sull'innovazione nella PA deve tendere a semplificare il rilascio di tali “provvedimenti” e a rendere meno gravoso “il procedimento” di rilascio sia per gli uffici che per il cittadino o l'azienda, che non devono essere costretti a fornire inutili documenti e quant'altro, magari in formato cartaceo. Per favorire ciò, come dicevo, non serve solo produrre nuove norme “innovative”, ma serve soprattutto fare in modo che vengano applicate quelle già in vigore.
Faccio degli esempi. L'uso della carta e della posta ordinaria potrebbe già essere completamente bandito nei rapporti con le PA. Il d.lgs 82/05 “Codice dell'Amministrazione Digitale” sancisce la regola secondo cui “i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali”. Tale diritto soggettivo, unitamente alla firma digitale e alla Posta elettronica certificata, è già sufficiente ad eliminare potenzialmente la carta dagli uffici.
Sempre il Codice dell'Amministrazione Digitale contiene delle misure dirompenti, e poco conosciute, anche in tema di siti WEB delle PA: il 4 comma dell'art. 54 del CAD dispone che “le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito”. In sostanza, il contenuto di atti di PA nel WEB è garantito per legge, e nessuna amministrazione potrebbe trincerarsi dietro ad un eventuale “errore” di pubblicazione on-line di atti amministrativi.


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