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 Rivoluzione telematica del Registro Imprese

RIVOLUZIONE TELEMATICA DEL REGISTRO IMPRESE

Aggiornamento del Registro Imprese

Data pubblicazione: 12/05/2008
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di Andrea Manganiello, L'Economia della Marca Trevigiana, n.2 - 2008



Sono state approvate le specifiche tecniche in merito ai programmi informatici per compilare le pratiche da presentare al Registro delle imprese, con l'integrazione dei dati previdenziali.

Sono state individuate con Decreto 6.2.2008 del Direttore generale del Dipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo economico le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Le modifiche sono una evidente conseguenza di diversi eventi che si sono succeduti con la recente evoluzione normativa e che hanno modificato la precedente impostazione che risaliva al Decreto Ministeriale 30 marzo 2005. I principali sono:

  • approvazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, e conseguente prossima introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle pratiche relative alle imprese individuali;
  • semplificazioni individuate da un tavolo tra Camere e Consiglio del Notariato (lavori 2005-2006);
  • effetti delle modifiche alle norme fallimentari: legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo 2005, n.35, "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali";
  • effetti delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2006 circa la presentazione al Registro delle imprese delle domande di artigiani e commercianti ai fini previdenziali.


Proprio in ottemperanza alle disposizioni dell'ultimo punto sopra citato (Decreto Legislativo 269/2003 come modificato dall'articolo 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266), sono state approvate anche le specifiche tecniche necessarie per l'attivazione automatica della iscrizione agli Enti previdenziali dei soggetti che richiedono l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps, con note in data 19 marzo 2007 e 11 aprile 2007, al Decreto sono infatti allegate le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente del modello I1 (iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps), ed I2 (modifiche e cancellazione di posizioni già esistenti presso l'Inps), entrambe redatte dal suddetto Ente previdenziale, ed inoltre delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni ai fini previdenziali dei soci di società di persone e a responsabilità limitata operanti nel settore del commercio, del terziario e del turismo. Coerentemente con le disposizioni sulla comunicazione unica per la nascita delle imprese, a decorrere dal 20 agosto 2008, data di scadenza del periodo transitorio previsto dal comma 9 dell'art. 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito in legge n.40/2007, tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni a fini previdenziali delle imprese individuali sono operate esclusivamente per via telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della modulistica del Registro delle imprese I1 e I2 e la compilazione dei campi AC relativi ai dati necessari ai fini delle registrazioni dell'lnps.

Si fa presente che, a norma dello schema di D.P.C.M. contenente le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative alla comunicazione unica, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli, detta comunicazione è inviata all'Istituto nazionale di previdenza sociale solamente a seguito del completamento dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nell'Albo delle imprese artigiane.

Compilazione della sezione AC dei modelli del Registro delle imprese

Come sopra indicato, la sezione AC dev'essere compilata ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione alla Gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps.

Il modello I1 deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione di un imprenditore individuale, di un socio o di un coadiutore (familiare od affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella predetta gestione, al fine di fornire all'lnps le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n.662/96. L'iscrizione darà origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

Il dichiarante deve inoltre compilare il riquadro "non iscrizione" specificando una delle seguenti ipotesi che non comportano l'iscrizione nella gestione commercianti:

  • svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno; in tale caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;
  • è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa;
  • è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza, Ente o Cassa di ordine professionale;
  • è già iscritto alla Gestione artigiani e/o commercianti. In tale caso è tenuto ad indicare il codice azienda Inps.


Relativamente ai coadiutori familiari, è previsto un riquadro riguardante i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del titolare o socio.

Il dichiarante deve compilare questo riquadro indicando i dati anagrafici del coadiutore nonché la data di inizio attività dello stesso; tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.

Il modello I2 dev'essere invece utilizzato per modificare la posizione già esistente presso l'Inps, al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva, o per richiedere la cancellazione dell'imprenditore individuale, del socio o dei coadiutori familiari dalla Gestione commercianti.

Il riquadro relativo alla cancellazione dovrà essere compilato in caso di cessazione di attività o qualora il dichiarante si trovi in una delle seguenti situazioni per le quali non sussistano più i requisiti per l'iscrizione nella Gestione previdenziale:

  • cessa di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • per i soci lavoratori, quando cessano di prestare la propria opera lavorativa pur continuando a rimanere nella compagine societaria quali meri soci di capitale;
  • cambia attività e la nuova attività non rientra nel settore commercio, terziario e turismo;
  • l'attività che ha dato luogo all'iscrizione non viene più svolta con carattere di abitualità e prevalenza.


Ove invece si verifichi la cessazione dell'attività precedentemente denunciata, con contestuale inizio di altra attività per la quale permane l'obbligo di versamento alla gestione previdenziale, andrà compilato il riquadro "prosecuzione" unitamente al modello I1 nel quale verrà precisata la nuova attività esercitata.






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