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LA RIVOLUZIONE TELEMATICA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Guida alla compilazione della comunicazione unica
di Andrea Manganiello, L'Economia della Marca Trevigiana, n. 2 - 2008 E' attivo il sito web con le indicazioni operative della nuova procedura. Per facilitare l'avvio della nuova procedura relativa alla comunicazione unica è stato realizzato un nuovo sito web www.registroimprese.camcom.it all'interno del quale è possibile: - avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari sulla comunicazione unica;
- registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alla sezione a pagamento (richiesta visure e spedizione pratiche);
- spedire una comunicazione unica e seguirne lo stato di avanzamento;
- cercare un'impresa attiva per denominazione o servizio e prodotto;
- collegarsi alle banche dati delle Camere di Commercio, previa autenticazione.
In particolare, il sito contiene il software gratuito"ComUnica" per compilare la comunicazione unica per la nascita d'impresa (e per la sua variazione e cancellazione). La comunicazione deve essere inoltrata, firmata digitalmente e corredata da tutti gli ulteriori allegati eventualmente necessari, alla Camera di Commercio di competenza, che provvederà ad inoltrarla a sua volta agli altri Enti. L'applicativo ComUnica predispone il modulo principale, un file-distinta della comunicazione con la rappresentazione di stampa (Pdf) del modello unico di comunicazione,da sottoscrivere digitalmente, che funge da"copertina" per tutta la pratica, e prepara la documentazione necessaria al fine della spedizione con l'usuale sistema telematico delle Camere di Commercio (WebTelemaco). Successivamente, ed in modo automatico, vengono inviate all'indirizzo certificato (Pec) d'impresa sia la ricevuta di protocollo che la ricevuta della comunicazione unica, valida per l'avvio dell'impresa e, nello stesso tempo, si provvede allo smistamento, verso tutti gli enti coinvolti, della comunicazione unica. Entro 5 giorni la Camera di Commercio di competenza comunica l'iscrizione all'indirizzo certificato d'impresa (e al mittente della pratica come consueto) ed entro 7 giorni i singoli enti comunicano gli esiti di competenza sia all'impresa che al Registro delle imprese. Adempimenti assolti dalla ComUnica Gli adempimenti amministrativi portati a termine con la comunicazione unica sono: - dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica, n.633 del 1972;
- domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea, con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail;
- domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al Registro imprese con effetto per l'Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, Decreto legge 269/2003;
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a: attività esercitata, cessazione attività, modifica denominazione impresa individuale, modifica ragione sociale, riattivazione attività, sospensione attività, modifica della sede legale, modifica della sede operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Quanto alle denunce previdenziali, l'Inail ed Inps hanno precisato che nella prima fase transitoria e per l'intero territorio nazionale la presentazione mediante ComUnica sarà limitata alle sole denunce d'iscrizione di nuove imprese e solo se contestualmente l'utente richiede anche l'iscrizione nel Registro delle imprese. L'impresa individuale "inattiva" A norma dell'art. 2196 del Codice Civile e della legge n. 580/1993 istitutiva del Registro delle imprese, l'imprenditore individuale che esercita un'attività commerciale o agricola deve iscriversi nel Registro delle imprese del luogo ove l'impresa ha la sede principale,entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Identica previsione riguarda l'iscrizione delle modificazioni intervenute successivamente all'avvio dell'impresa e della cessazione dell'impresa stessa, che vanno denunciate a cura del titolare entro 30 giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. Sotto il profilo civilistico, la registrazione dell'impresa poteva pertanto avvenire solo contestualmente o successivamente all'effettivo inizio, modificazione o cessazione dell'attività economica, che rappresentano il presupposto per l'iscrizione. Le nuove disposizioni sulla comunicazione unica rovesciano l'impostazione sin qui seguita, senza peraltro che il citato art.2196 C.C, sia stato abrogato. L'avvio dell'impresa infatti è ora subordinato al rilascio della ricevuta dell'Ufficio del Registro delle imprese che "costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge". Conformemente a questa previsione il modello Comunica prevede infatti due diverse ipotesi di domanda: - Iscrizione impresa con inizio attività economica, quando si costituisce una società o nasce un'impresa individuale e si inizia immediatamente l'attività. Si tratta di una soluzione praticabile nell'ipotesi di attività economiche "libere", non soggette cioè a provvedimento autorizzatorio e/o al possesso di particolari requisiti di legge.
- Costituzione impresa senza avvio attività economica, quando si costituisce una società o nasce un'impresa individuale e non si inizia immediatamente l'attività. In tale caso, anche ai fini fiscali per l'attribuzione della partita Iva, andrà comunque indicato l'oggetto dell'impresa utilizzando la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Si verificherà quindi per la prima volta l'ipotesi dell'impresa individuale "inattiva", finora irrealizzabile proprio per la disposizione indicata dal Codice Civile. Guida operativa Nel nuovo sito è già presente un documento di riferimento (Guida alla compilazione della comunicazione unica) che aiuta l'utente passo per passo nella predisposizione della pratica da trasmettere ai vari Enti coinvolti. In sintesi l'operatore (titolare o legale rappresentante dell'impresa od intermediario abilitato) che intende creare una nuova impresa dovrà: - compilare la pratica di dichiarazione di inizio attività ed attribuzione del Codice fiscale/ Partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- compilare una pratica del Registro delle imprese tramite il programma informatico Fedra,od altra applicazione compatibile, selezionando i nuovi moduli destinati all'lnps-artigiani e commercianti;
- compilare una pratica con l'applicativo ComUnica allegando le pratiche di cui ai punti 1 e 2;
- compilare con il ComUnica la parte per la denuncia dell'iscrizione all'Inail;
- compilare con il ComUnica la parte per la denuncia dell'iscrizione all'lnps (solamente per le aziende con dipendenti);
- firmare le distinte della pratica di ComUnica mediante il dispositivo di firma digitale;
- spedire la pratica ComUnica mediante WebTelemaco.
A questo punto il sistema, verificata la correttezza formale della pratica trasmessa, invierà la ricevuta valida per l'avvio dell'impresa al domicilio elettronico di Pec indicato.
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