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LA RIVOLUZIONE TELEMATICA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Approvato il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa
di Andrea Manganiello, L'Economia della Marca Trevigiana, n. 2 - 2008 Prossimo l'obbligo di trasmissione telematica al Registro delle imprese anche per le ditte individuali. A partire dal 19 febbraio 2008, le imprese avranno la facoltà di usare il nuovo sistema "ComUnica", identifìcativo della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, che diventerà successivamente l'unico strumento per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività al Registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'lnps ed all'Inail. A stabilirlo è il Decreto interministeriale 2 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2007, n. 296, che ha approvato il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, in base all'art. 9, comma 7 del D.L. n.7/2007, convertito, con modificazione, dall'art. 9, commi 8 e 9 della L.n.40 del 2007. L'organizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per l'inizio dell'attività da parte delle imprese è affidata all'Ufficio del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, che diventerà quindi il punto di accesso integrato per la comunicazione di avvio, modificazione e cessazione delle imprese, anche ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali. Per la completa operatività di questo nuovo procedimento, si attende comunque anche l'emanazione di un Decreto del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella P.A., di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'Economia e del Lavoro, previsto dall'art. 9, comma 7 del D.L. n. 7/2007, che dovrà fissare le regole tecniche e identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali che verranno convogliati nella comunicazione unica. Tempi di attuazione: il periodo di "sperimentazione" Secondo quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, la ComUnica potrà essere utilizzata solo a partire dal 19 febbraio 2008 e sarà facoltativa per un periodo di sei mesi. Tuttavia durante la fase di transizione disposta dalla norma il sistema camerale, unitamente agli altri Enti coinvolti ed in particolare all'lnps, ha stabilito di effettuare inizialmente una sperimentazione che interesserà solo alcune Camere di Commercio in ambito nazionale al fine di testare la funzionalità della nuova procedura, che verrà successivamente estesa alle altre province; per quanto concerne la Regione Veneto detta sperimentazione riguarderà esclusivamente le province di Venezia e di Padova. Pertanto, relativamente alla provincia di Treviso, non sarà possibile trasmettere le domande utilizzando l'applicativo "ComUnica" fino a quando la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale; la data di effettivo avvio della nuova impostazione verrà tempestivamente comunicata mediante avviso sul sito web camerale http://www.tv.camcom.it/ e pubblicazione in questa Rivista. Dal 20 agosto 2008 la ComUnica diventerà obbligatoria e sarà l'unico strumento che tutte le imprese, comprese quelle individuali, dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività: - al Registro delle imprese, ai fini civilistici e di pubblicità ai terzi;
- all'Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali;
- all'lnps, ai fini previdenziali;
- all'Inail, ai fini assicurativi.
Soggetti coinvolti
L'articolo 9, comma 1, del D.L n. 7/2007 prevede che gli adempimenti possano essere curati dagli "interessati" solo "per via telematica o su supporto informatico" senza alcuna distinzione di natura giuridica. Ne consegue che a partire dal 20 agosto 2008, oltre che per le società, anche per gli imprenditori individuali si apre il percorso obbligatorio dell'invio telematico delle pratiche e degli atti al Registro delle imprese, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari. Si tratta del superamento della vecchia distinzione operata dalla legge n. 340/2000, ed entrata definitivamente in vigore dal 2003, che prevedeva uno "sdoppiamento" nelle modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle imprese sulla base della natura giuridica: - trasmissione telematica, con l'utilizzo della firma digitale, per le società e gli enti collettivi in genere;
- presentazione con modulistica cartacea, predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico, sottoscritti dal titolare con firma autografa, o in alternativa trasmissione telematica per le imprese individuali.
La firma digitale e la posta elettronica certificata (Pec) sono ora previste per tutte le imprese, anche quelle individuali, che potranno rivolgere le proprie istanze all'Ufficio del Registro delle imprese tramite internet, sottoscrivendo in proprio la convenzione con il servizio Telemaco, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (associazioni di categoria e professionisti). Una vera e propria svolta epocale, quindi, che segnerà un futuro caratterizzato dalla dematerializzazione dei documenti cartacei e dall'affermazione dell'impresa digitale. Fissata la misura del bollo telematico per le imprese individuali In prospettiva dell'attuazione della comunicazione unica per l'avvio dell'attività imprenditoriale, e del conseguente obbligo di trasmissione telematica anche per le imprese individuali, l'art. 1, comma 205 della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la nuova tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese, pari a 17,50 euro, con un risparmio quindi di oltre il 60% rispetto all'importo precedente fissato in 42,00 euro. La Posta elettronica certificata - PEC Per il funzionamento della nuova procedura relativa alla comunicazione unica, le Camere di Commercio e gli altri enti coinvolti adottano la Posta elettronica certificata (Pec), in ottemperanza delle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) che ne hanno ribadito il valore legale. Il Decreto n. 296/2007 prevede infatti l'indicazione di un indirizzo di Pec che assolverà alla funzione di domicilio elettronico per il recapito di tutta la documentazione amministrativa e relativa agli atti in essere con Inail, Inps ed Agenzia delle Entrate. Le Camere di Commercio, per facilitare le imprese nella compilazione della comunicazione unica, qualora esse non abbiano già a disposizione un indirizzo certificato, mettono a loro disposizione una casella di Pec,detta Legalmail. È possibile richiedere una Pec, indicando anche il nome che si preferisce assegnare ad essa. Se l'utente ha selezionato la casella di richiesta, allora l'applicativo ComUnica, nel momento della creazione e firma del modello, allega al modello stesso il contratto di richiesta. In questo modo si firmeranno una sola volta 2 documenti: il modello di comunicazione unica e il contratto di richiesta Pec Legalmail. Dopo l'invio della comunicazione unica, e le verifiche da parte del sistema, verrà inviato all'impresa, nell'indirizzo elettronico indicato nel modello, il nuovo indirizzo Pec che avrà il nome desiderato dal richiedente oppure il codice fiscale se quel nome era già presente nel dominio Legalmail. Detto indirizzo Pec verrà poi visualizzato nella visura camerale tra i dati dell'impresa.
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