LA RIVOLUZIONE TELEMATICA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici del Registro Imprese
di Andrea Manganiello, L'Economia della Marca Trevigiana, n. 2 - 2008 Ai sensi dell'articolo 8 della legge n.580/1993 il Registro delle imprese è tenuto, secondo tecniche informatiche, ad assicurare l'esercizio della propria funzione di pubblicità legale in modo completo ed organico e garantire la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. I principali mezzi a disposizione di chiunque faccia richiesta di ottenere un estratto delle informazioni contenute nel Registro sono le certificazioni, valide per tutti gli usi consentiti dalla legge, e le visure, che contengono i medesimi dati ma hanno un costo inferiore in quanto prive di valore di certificazione e rappresentano quindi il prodotto ideale per l'acquisizione di informazioni concernenti gli iscritti nel Registro da parte del sistema economico. Tipologie di certificazioni e visure camerali I modelli tipo dei certificati del Registro delle imprese attualmente in uso sono stati approvati con vari decreti che si sono susseguiti nel tempo. Da ultimo, l'allegato A del D.M. 13 luglio 2004 ha contemplato le seguenti tipologie di certificati: - Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria;
- Certificato anagrafico;
- Certificato di iscrizione di sede secondaria / unità locale;
- Certificato recante i dati identificati del soggetto REA;
- Certificato storico;
- Certificato recante l'assetto della compagine sociale di una società di capitali;
- Certificato di deposito;
- Certificato di iscrizione di poteri personali;
- Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato;
- Certificato di non iscrizione;
- Certificato di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art.2497-bis C.C.).
A questi va aggiunto il certificato "speciale" recante la dicitura antimafia, rilasciato mediante collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma. Quanto alle visure, il Decreto interdirigenziale 10 febbraio 2006 ha introdotto una serie di modificazioni per rendere possibile un'offerta differenziata di notizie sulle imprese a seconda delle esigenze dell'utente che effettua la ricerca. Le visure sono di due tipi: ordinarie e storiche, entrambe richiedibili allo sportello o per via telematica. In tutti i casi è possibile chiedere visure selezionando i dati per "blocchi informativi" individuati dal decreto a seconda del tipo di impresa, e precisamente a seconda che si tratti di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali o di altri soggetti REA, ottenendo così documenti tarati sulle necessità del richiedente e non più solamente visure che riportino tutti i dati, anche storici, dell'impresa. Per le società di capitali vengono proposti i seguenti blocchi informativi: - Visura ordinaria;
- Visura capitale e strumenti finanziari (società di capitali) o informazioni patrimoniali (società di persone);
- Visura sede e unità locali;
- Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione;
- Visura amministratori (società di capitali) o soci (società di persone);
- Visura sindaci, membri organi di controllo (società di capitali);
- Visura titolari di altre cariche o qualifiche;
- Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri;
- Visura attività, albi ruoli e licenze;
- Visura società o enti controllanti;
- Visura pratiche in istruttoria;
- Visura partecipazioni in altre società;
- Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni (società di capitali);
- Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato (società di capitali) o informazioni patti sociali, ultimi patti depositati (società di persone);
- Scheda persona.
Per le imprese individuali, soggetti REA e altre forme vengono invece proposti i seguenti blocchi informativi: - Visura ordinaria;
- Visura pratiche in istruttoria;
- Visura partecipazioni in altre società;
- Scheda persona.
Il "nuovo" certificato elettronico Con decreto 15.2.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto necessario procedere ad una implementazione dei modelli di certificato già previsti dalle precedenti disposizioni ministeriali, al fine di prevedere un modello tipo di certificato del Registro delle imprese in formato elettronico che potrà essere rilasciato per via telematica dagli Uffici del Registro delle imprese a partire dal 1 giugno 2008. Il decreto disciplina pertanto le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici ed approva i relativi modelli di richiesta e di rilascio, nonché le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici. Richiesta di certificato elettronico La richiesta di certificato elettronico può essere effettuata anche in via telematica mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato A del decreto. Nella richiesta di certificato elettronico l'interessato dovrà indicare: - la Camera di Commercio alla quale richiede il rilascio del certificato;
- la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del Decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal D.M.del 25 febbraio 2005;
- i propri dati identificativi;
- il nome o la denominazione del destinatario e l'indirizzo di quest'ultimo;
- la clausola d'uso con la quale dichiara l'utilizzo del certificato.
Nel caso di richiesta di certificato elettronico con l'apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, questa va effettuata dal legale rappresentante dell'impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta nazionale dei servizi. Il rilascio del certificato elettronico verrà effettuato in via telematica con l'utilizzo del modello di cui all'allegato B al decreto, contenente un frontespizio, che è parte integrante del certificato elettronico, in cui sono indicati: - la Camera di Commercio che rilascia il certificato;
- la tipologia di certificato richiesto;
- la dicitura che il certificato è emesso esclusivamente in formato elettronico;
- i dati identificativi del richiedente;
- il nome o la denominazione del destinatario;
- l'indirizzo del destinatario;
- la clausola d'uso con la quale viene dichiarato l'utilizzo del certificato;
- la data di rilascio.
Sul frontespizio è apposta la firma digitale del Conservatore del Registro delle imprese o di un soggetto dallo stesso delegato. Formato dei certificati elettronici II certificato elettronico è un unico file informatico in formato pdf non modificabile costituito da un frontespizio e dal certificato tipo richiesto, così come definito dal corrispondente modello di certificato. Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico così generato è firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del Registro delle imprese o dal soggetto delegato. Al certificato è apposta marca temporale attestante il momento del rilascio. L'imposta di bollo sui certificati elettronici verrà assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto ministeriale n. 127/2002 e della circolare applicativa n. 67/2002 emanata dall'Agenzia delle entrate.
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