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Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva. Quesiti e risposte dell’Agenzia delle Entrate. Parte 2°

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 04/09/2007
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Come analizzato nella prima parte di questo intervento (Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva. Quesiti e risposte dell’Agenzia delle Entrate - Parte 1), l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con un proprio importante parere (Del. 161/E luglio 2007), fornendo una serie di risposte pratiche su quesiti relativi alla realizzazione concreta di un sistema di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva da parte di una banca.

Oltre quanto già esposto, un ulteriore intervento chiarificatore presente nel succitato parere concerne cosa debba intendersi per “originale non unico”: esso è un documento che, indifferentemente, “deve essere emesso per legge in duplice esemplare e la relativa annotazione e conservazione sono obbligatorie per almeno un soggetto; oppure deve essere annotato e conservato per legge da almeno un soggetto in libri o registri obbligatori; oppure il suo contenuto è riprodotto in altri documenti, ovvero il suo contenuto riproduce quello di altri documenti che devono essere conservati obbligatoriamente, anche presso terzi”. Ricordiamo che qualificare come originale non unico un documento è più comodo perché significa permettere l’archiviazione e conservazione con modalità semplificate (senza ad esempio la presenza del Pubblico Ufficiale).





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