FIRMA DIGITALE
Con il nuovo Codice è in arrivo la firma digitale - 1
di Leonardo Felician - Docente di Sistemi Informativi II, Università di TriesteData pubblicazione: 23/07/2010
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Non ha fatto molto scalpore, ma poco a poco una rivoluzione strisciante si sta facendo largo tra le imprese e tra i professionisti italiani: è la firma digitale, ormai diffusa e addirittura obbligatoria per talune comunicazioni alle amministrazioni pubbliche. La storia di questa “lunga marcia” parte da molto lontano. L’articolo 15 della legge 59 del 1997, soprannominata “Bassanini 1” dal nome del ministro della funzione pubblica, dava cittadinanza in poche righe ai documenti elettronici, primo Paese al mondo ad avere il coraggio di una tale scelta con una formulazione così ampia: “gli atti e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.”
L’iter seguente è stato piuttosto travagliato. La legge delegava, infatti, a un successivo regolamento le modalità, nient’affatto banali, per mettere in pratica questi principi. I successivi interventi normativi sono stati:
- Il D.P.R. 513/97 “Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n, 59;
- Il D.P.C.M. 15/4/98;
- Le Regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione, validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR 10/11/97, n. 513.
Quando questo corpus normativo si è finalmente assestato, si è delineato un meccanismo alquanto macchinoso per poter produrre un documento elettronico, valido dunque a tutti gli effetti di legge, è emersa innanzitutto la necessità di un’autorità di certificazione, che distribuisca (e revochi) i certificati digitali che costituiscono le firme. Si è visto poi che la firma digitale così come configurata dai regolamenti non ha quella praticità e quell’immediatezza che sarebbe stata auspicabile. Pur essendo disponibile, dunque, si è diffusa pochissimo nel decennio successivo, restando limitata ad alcune categorie (ad esempio i commercialisti) ed esclusivamente per lo scambio di documenti con le pubbliche amministrazioni (ad es. l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi). La smaterializzazione della carta e l’adozione in massa della firma elettronica perciò non è avvenuta, e la prova più evidente è sotto gli occhi di tutti e sta nel fatto che gli undici milioni di conti correnti online degli italiani vengono movimentati ogni giorno non con firma digitale con valore legale, bensì con coppie di codici (userid e password di vari livelli), risultati di accordi privati tra le banche e i propri correntisti.
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