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FIRMA DIGITALE

PEC al cittadino, risorsa o fregatura?

di Paolo Vicenzotto - Avvocato - consulente di informatica giuridica

Data pubblicazione: 09/12/2009
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Uno degli aspetti più critici dell’attività della Pubblica Amministrazione, ed in particolare nel procedimento sanzionatorio e nel sistema Giustizia, è la “legale comunicazione” di atti e documenti ai destinatari. Interi processi o procedimenti amministrativi “saltano” per errori nelle notificazioni o nelle comunicazioni agli interessati o – al contrario – procedono, presupponendo legalmente che un cittadino abbia ricevuto una comunicazione, quando in realtà non l’ha materialmente né ritirata né letta, magari a causa di momentanei mutamenti di domicilio (per motivi di lavoro, di salute ecc).
L’ideale sarebbe, perciò, prefigurare l’esistenza di un luogo virtuale sempre accessibile al cittadino, dove la Pubblica Amministrazione è certa di trovare il suo interlocutore, indipendentemente dalla presenza fisica dello stesso in un dato luogo. Ciò, da qualche mese, è potenzialmente possibile grazie ad una norma, il D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) che istituisce a favore del cittadino che ne fa richiesta, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La PEC è una risorsa informatica simile alla e-mail, che funziona come una raccomandata con ricevuta di ritorno, solo che tutte le operazioni certificative vengono poste in essere da enti accreditati dallo Stato, e avvengono con messaggi firmati digitalmente e spediti via e-mail. Questo strumento può diventare il punto virtuale dove è sempre possibile per la P.A. trovare legalmente il cittadino e per quest’ultimo contattare la PA, indipendentemente da dove si trovi fisicamente. In sostanza, il nuovo decreto dispone che per i cittadini che chiedono e attivano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato dallo Stato. Richiedere una PEC per i cittadini, rappresenta così la esplicita accettazione dell'invio, sempre tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano. Al contrario, chi ha una PEC potrà avvalersi della stessa per tutte le istanze da indirizzare alla PA. Cioè le istanze e le dichiarazioni inviate con PEC sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.





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