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Brevetti e Marchi

E’ legittima la comunione di marchio: alcune riflessioni

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore


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Il Decreto legislativo 30 giugno 2005 n. 5 ha espressamente consentito, al suo art. 6, la legittimità della cosiddetta comunione di marchio dando così soluzione ad una problematica sulla quale per diverso tempo si era interrogata sia la dottrina che la giurisprudenza.
Prima di tale norma infatti, il vecchio r.d. n. 929 del 21 giugno 1942 non prevedendo nulla sul punto, lasciava diversi dubbi in merito. Ora tale incertezza non vi sussiste più, e pertanto le uniche domande che ci si pongono ancora in merito sono quelle relative alle modalità di regolamentazione delle comunità di marchio.
L'art. 6 c.p.i. a tale proposito rinvia infatti all'art. 1100 c.c. e ss. in quanto compatibili senza null'altro aggiungere. La difficoltà è aumentata dal fatto che vi sono ben pochi precedenti in materia di comunione di marchio come sottolineato anche dalla Suprema Corte (Cass., 22 aprile 2000, n. 5281).
Vediamo innanzitutto di chiarire che cosa si intenda col termine “comunione di marchio”. Essa consiste nella contitolarità del diritto di esclusiva su di un particolare segno.
In sostanza si parla di comunione di marchio quando due soggetti vantano un legittimo diritto di esclusiva avente il medesimo contenuto. Non si parla ovviamente di comunione di marchio quando vi sia concorrenza di pretese di esclusiva, in un simile caso infatti dei due presenti titolari solo uno sarà effettivamente legittimato all'esercizio del diritto, mentre la pretesa dell'altro difetterà del requisito della novità (art. 12 del c.p.i.).
La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito la legittimità dei cosiddetti accordi di coesistenza (compresa anche la comunione di marchio), diretti a disciplinare l'uso, da parte di soggetti diversi e tra loro indipendenti, di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni ovvero per l'identità o l'affinità dei prodotti. Tali accordi possono riguardare anche l'utilizzazione di uno stesso marchio, come nell'ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti, non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere possibile la coesistenza, sul mercato di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo a interferenze. A tali accordi, pertanto, non sono applicabili le norme e i principi che regolano la circolazione del marchio (Cass. Sezione, sentenza 19 ottobre 2004 n. 20472).


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