Il marchio è disciplinato dalla Convezione di Parigi sulla tutela della Proprietà Industriale del 20 marzo 1883, modificata dalla Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967. La Convenzione di Parigi all'art. 6 quinquies, lett. B, punto 2, stabilisce che i marchi non siano registrabili o, siano dichiarati nulli quando siano privi di qualsiasi carattere distintivo. Allo stesso articolo poi al punto C viene inoltre detto che “per valutare se il marchio possa essere oggetto di tutela, si deve tener conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio stesso.
Poste queste premesse, la giurisprudenza europea ha affrontato la problematica della tutelabilità dei colori come marchi identificativi di un prodotto commerciale.
In particolare tale questione si è posta nei Paesi Bassi nel caso Libertel sottoposto alla Corte Suprema da parte di un'impresa per prodotti e servizi del settore delle telecomunicazioni che richiedeva le venisse riconosciuto come marchio identificativo d'impresa l'uso del colore arancione. In tale caso la corte olandese non ritenne che i colori avessero sufficiente capacità di distinguere prodotti o servizi, per cui anche in fase d'Appello, venne stabilito di respingere il ricorso perché di per sé i colori difettavano di caratteristiche identificative del prodotto.
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