Risulta molto frequente nella pratica che il testo brevettuale depositato ai fini della registrazione dall'inventore necessiti di modifiche o integrazioni successive. L'esigenza si manifesta perché l'inventore molto spesso procede alla brevettazione immediatamente per assicurarsi l'anteriorità senza preoccuparsi di elaborare con cura il testo brevettuale, o anche perché, molto più semplicemente, egli non ha da subito compreso le potenzialità e le possibili estensioni, anche ad altri ambiti di utilizzo, del suo trovato.
Tutte queste ragioni fanno sì che spesso, descrizione e rivendicazioni brevettuali appaiano carenti o risultino non coprire l'ambito applicativo più ampio o parzialmente diverso, inizialmente non considerato dall'inventore, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell'invalidità del brevetto per difetto di descrizione e estensione della privativa brevettuale.
Queste considerazioni ci portano ad esaminare due disposizioni:
- l'art. 76/1 b ) c.p.i. ( = Codice della Proprietà Industriale ): che stabilisce la nullità del brevetto non sufficientemente descritto. Ove per sufficienza deve intendersi sufficiente chiarezza e completezza perché una persona esperta nel ramo possa attuarla;
- e l'art. 52/1 c.p.i.: che stabilisce che è oggetto di privativa solo ciò che viene descritto e rivendicato. Sono le rivendicazioni, infatti, a tracciare il limite della protezione brevettuale, anche se bisogna tenere conto del fatto che a seguito dell'EPC 2000, ratificato dall'Italia il 06/12/2007, nel disposto dell'art. 69, 1° comma, CBE ( = Convenzione sui Brevetti Europei ), è stato introdotto l'istituto dell'equivalenza, consistente nel ritenere che il brevetto copra non solo quello che è espressamente rivendicato ma anche tutto ciò che risulta tecnicamente equivalente a ciò che è rivendicato.
Per esaminare, anche alla luce delle predette disposizioni, i limiti entro cui le modifiche brevettuali sono consentite, bisogna premettere che le nostre valutazioni cambiano a seconda che il brevetto si trovi ancora allo stato di domanda o sia stato già rilasciato.
L'art. 172, 2° comma, c.p.i. prevede, infatti, che nel primo caso il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti “non sostanziali”, la domanda originariamente depositata, “integrando anche con nuovi esempi o limitando la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati”.
Segnala l'articolo ad un amico
Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.
Se hai dimenticato username o password clicca qui.
Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.
Le registrazione è gratuita.
Per altre informazioni: info@webdieci.com.