Come evidenziato nel precedente articolo intitolato “E' possibile modificare una domanda di brevetto dopo il deposito ?”, il Codice della Proprietà Industriale prevede la possibilità di interventi integrativi anche sul brevetto già concesso, ma con delle limitazioni maggiori rispetto a quanto avviene per le domande di brevetto pendenti, e ciò per ovvie ragioni di tutela dei terzi, che devono essere posti nelle condizioni di poter conoscere l'ambito riservato all'esclusiva del titolare del brevetto una volta che quest'ultimo sia stato rilasciato.
Ne consegue che il brevetto non può essere integrato né nel contenuto né nell'oggetto.
In ragione di questa ratio ben si comprende come l'art. 79 c.p.i. reciti: “Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati”. Se ne ricava, infatti, che l'unico intervento consentito in relazione a un brevetto già concesso è quello consistente in una limitazione. Ci si deve quindi soffermare sulla natura delle limitazioni che il titolare può richiedere.
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