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Brevetti e Marchi

Modifiche ammesse alla domanda di brevetto - 2

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico


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L'art. 172, II comma, c.p.i. prevede che prima del rilascio del brevetto il richiedente possa in qualunque momento, sia prima che dopo l'attuazione della ricerca di anteriorità, correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata e integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati.
I problemi che si pongono sono due:
- cose dobbiamo intendere per “aspetti non sostanziali”?
- è possibile integrare anche le rivendicazioni o solo la descrizione?
Alcuni autori, quali Bonini, ritengono che la norma debba essere interpretata in senso restrittivo e che pertanto non siano ammesse integrazioni che vengano ad incidere sulle rivendicazioni né che possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originale. Se quest'ultima limitazione appare sostanzialmente condivisa anche dal resto della dottrina in materia, non altrettanto può dirsi della prima, ciò in quanto il tenore dell'art. 5 D.M. 27/06/2008 è chiaro in proposito nel senso di ammettere l'invio all'UIBM da parte dell'inventore di:
a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni;
b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del Codice della proprietà industriale;
c) una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.
Decorso il termine dei 18 mesi, l'U.I.B.M. rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come originariamente depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione predisposta dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la nuova stesura della descrizione, rivendicazioni e disegni ove presentati.
L'art. 5 DM 2008 deve però essere messo in relazione all'art. 172, II comma, c.p.i.
Se infatti da un lato l'art. 5 D.M. 27/06/2008 sembra riferirsi alle modifiche della descrizione e delle rivendicazioni ritenute opportune al fine di adeguare il testo della domanda brevettuale, allo stato della tecnica rivelato dal rapporto di ricerca, l'art. 172, II comma, c.p.i. sembra invece riferirsi alla possibilità di adattare il testo brevettuale ad una più matura e precisa valutazione di esso e dell'invenzione da parte dell'inventore.
La distinzione tra le due norme viene inoltre sottolineata anche dal limite temporale in cui viene circoscritto il potere di intervento modificativo di cui all'art. 5 D.M. 2008, pari ai 18 mesi dalla data della domanda.


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