In materia di commercializzazione di prodotti alimentari, le indicazioni geografiche tipiche hanno assunto una notevole importanza dato che, insieme ai marchi, svolgono una funzione caratterizzante del prodotto. Mentre infatti i marchi identificano la provenienza commerciale di un prodotto, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine ne forniscono l'indicazione d'origine geografica.
L'origine geografica costituisce la garanzia di certe caratteristiche e qualità del prodotto conferite da particolari condizioni climatiche dei luoghi di produzione, nonché da particolari know-how acquisiti in taluni paesi per tradizione. L'uso di tali indicazioni non tutela unicamente il consumatore finale, che certamente diviene maggiormente consapevole della qualità del prodotto che acquista, ma anche i produttori legittimamente autorizzati all'uso di tale denominazione, i quali vengono così difesi contro un eventuale uso improprio di tali indicazioni da parte di soggetti terzi.
Le indicazioni geografiche tipiche non possono essere registrate come marchi, questo a tutela della loro funzione. Ad esempio, presso l'Ufficio Brevetti Americano (USPTO), è stata di recente rigettata la richiesta di registrazione del marchio “Toscana” per dei mobili, questo sia per la genericità di una simile indicazione che si rivelava non caratterizzante del prodotto, sia perché la fabbricazione di esso avveniva negli Stati Uniti e non in Toscana, e questo poteva creare confusione nel consumatore che era indotto a credere di acquistare un bene toscano. Tuttavia, anche nel caso il prodotto in questione fosse stato realmente prodotto in Toscana, la registrazione non sarebbe comunque potuta avvenire, in quanto il marchio sarebbe stato privo di capacità distintiva e poco caratterizzante.
Il marchio collettivo, diversamente da quello d'impresa, potrà invece contenere indicazioni relative alla provenienza geografica, poiché garantisce qualità connesse a fattori storici, geografici e ambientali.
L'art. 11 del Codice della Proprietà industriale stabilisce infatti una deroga all'art. 13, comma 1, lettera b, per cui un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi. Mentre non possono costituire oggetto di marchio "i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono", tra i quali sono espressamente menzionati "i segni che in commercio possono servire a designare...la provenienza geografica" del prodotto. In base inoltre alla direttiva 89/104/CEE, gli Stati membri possono disciplinare marchi collettivi, di garanzia o di certificazione che abbiano ad oggetto segni atti a designare la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio.
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