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Brevetti e Marchi

La tutela delle denominazioni di origine nel settore vitivinicolo secondo il diritto comunitario

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore


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Numerosi sono i regolamenti europei che si sono succeduti nel tempo nell'ambito del settore vitivinicolo. Tali norme si ponevano il comune obiettivo di costituire una sorta di nomenclatura indicativa dei termini utilizzabili per descrivere i prodotti del settore, specificando anche quali dovevano essere considerati troppo generici, altresì spiegando quali fossero i vini da tavola, il mosto…
In particolare ricordiamo il Regolamento n. 99/1493/CE, che disciplina le denominazioni geografiche sia per i vini da tavola che per i “vini di qualità prodotti in regioni determinate” in sigla v.q.p.r.d. In entrambi i casi viene detto che possono essere ancora utilizzate qualificazioni quali “indicazioni geografiche tipiche” (I.G.T.) o, nel caso di vini di qualità prodotti in regioni particolari del nostro Paese, può essere utilizzata la terminologia “denominazioni di origine controllata” (D.O.C.) o denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.).
Nei regolamenti comunitari molta attenzione viene inoltre dedicata alle etichettature dei vini, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo di termini relativi a nomi geografici corrispondenti ad una regione con un vino tipico.
In riferimento a prodotti agro-alimentari diversi da quelli vitivinicoli vige invece il Regolamento n. 92/2081/CEE, che prevede l'utilizzo di termini quali “denominazione di origine protetta” (D.O.P.) e “dell'indicazione geografica protetta” (I.G.P.), denominazioni queste che insieme alle attestazioni di specificità sono protette contro “tutte le prassi che possano indurre in errore il pubblico” ex art. 17 del Regolamento n. 92/2082/CEE. D.O.P. e I.G.P. sono inoltre tutelate come indicazioni anche nel caso in cui vengano utilizzate per prodotti non provenienti dalla zona tipica benché sull'etichetta venga indicata la regione effettiva di produzione con l'utilizzo di espressioni quali “genere” e “tipo” (ex art. 13.1. b del Regolamento n. 92/2081/CEE).
D.O.P. e I.G.P. sono protette contro “qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano compatibili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta” (ex art. 13.1.a del Regolamento n. 92/2081/CEE).


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