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BREVETTI E MARCHI

La brevettabilità delle razze animali fra divieti etici e compromessi

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore

Data pubblicazione: 23/12/2009
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La legge italiana sulle invenzioni vieta al suo art. 13 la brevettabilità delle razze animali. Tale scelta normativa trova la sua ratio nella necessità di regolamentare tale materia così come era stato fatto per le nuove varietà vegetali.
Suddetto divieto è inoltre ugualmente previsto in ambito europeo dalla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo del 1973, la quale stabilisce che: “non vengono concessi brevetti europei per le razze animali …”; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (art. 53 b). Tali norme in sostanza vietano la brevettabilità degli animali, ma la consentono per i prodotti che derivano da procedimenti microbiologici.
All’interno di tale contesto non proprio chiarissimo sul punto se vi sia o meno la brevettabilità degli animali, si inserisce la Direttiva CE 98/44 relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Da considerare che in ambito biotecnologico paesi quali gli Stati Uniti ed il Giappone detengono circa il 70% dei brevetti, mentre l’Europa detiene il 15-20 %. Tale differenza numerica è anche dovuta al fatto che in Europa ci sono sempre stati molti dubbi ed incertezze circa la brevettabilità di trovati biotecnologici e degli animali.
L’art. 4 comma 1 lett. a) della sopra citata Direttiva Europea dice che: “non sono brevettabili le razze animali”. La norma ripete sostanzialmente quanto già detto dalla Convenzione di Monaco nonché da diverse norma nazionali tra le quali quella italiana.
Questa presa di posizione è di fondamentale importanza in quanto chiarisce in modo univoco che se non è brevettabile una razza animale è tuttavia brevettabile un animale di “per sé”.
Risultano infatti brevettabili i “procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatto procedimenti”. Sono quindi ammessi i procedimenti biotecnologici che, intervendo sulle cellule germinali dell’animale, ne conferiscano una resistenza alle malattie, tuttavia anche tali procedimenti tornano ad essere vietati qualora derivino all’animale “sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale” (art. 6, comma 2 lett. d).





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