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BREVETTI E MARCHI

Domanda di brevetto segreta

di Cristiana Zammataro - Specialista in IPR (Studio Legale Gardenal & Associati)

Data pubblicazione: 28/10/2008
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La legge 25 maggio del 2005 stabilisce in materia di domande brevettuali che: “Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, anche dopo la pubblicazione della domanda di cui all’articolo 21, comunque prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, di integrare, anche con nuovi esempi, o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario”. La norma continua poi dicendo che “Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e in tempo utile durante la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto. In questo caso la documentazione associata alla domanda rimane segreta e non viene messa a disposizione del pubblico”.
Nella pratica tuttavia è possibile si verifichi l’ipotesi, come nei fatti accaduto nel caso discusso di fronte al Tribunale di Terni il 27 giugno 2007, in cui la società Policarta srl, depositata una domanda di brevetto relativamente ad involucri per il confezionamento del pane, decise di ritirarla prima della sua accessibilità al pubblico. Per un errore dell’UIBM la domanda venne messa a disposizione del pubblico nonostante l’avente diritto avesse presentato, come dimostrato in sede processuale, ben prima della pubblicazione, un’istanza di ritiro per presentare in un secondo momento una seconda domanda più completa.
Nella pratica è, infatti, prassi consolidata quella da parte dell’inventore di depositare una prima domanda di brevetto e successivamente apportare delle modifiche al trovato e correggere la domanda di brevetto, per ripresentare in seguito una seconda domanda brevettuale perfezionata. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad un’istanza o ad un’opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità di integrare le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.





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