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BREVETTI E MARCHI
Il marchio sonorodi Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore
Negli ultimi anni accanto ai marchi “tradizionali” comunemente rappresentati da segni grafici quali lettere dell’alfabeto, numeri, figure, o disegni, sempre più frequentemente vengono utilizzati dalle imprese “nuovi” tipi di marchi caratterizzati da una particolare forma dei prodotti, da un colore, da un profumo o da un suono. I “nuovi” marchi possono essere distinti tra graficamente visibili e invisibili, categoria quest’utima ricomprendente i marchi di suono, in quanto, data la loro natura immateriale, non possono essere percepiti visivamente.
A proposito di quest’ultimo tipo di marchio, che qui verrà preso in esame, la normativa nazionale, all’art. 7 del d.lgs 30/2005, consente la registrabilità come marchio d’impresa anche dei suoni, limitando tuttavia tale protezione a quelle espressioni fonetiche rappresentabili in forma grafica e negando l’accettabilità da parte dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti delle richieste di registrazione di marchi sonori non traducibili in note musicali e quindi non sufficientemente distinti e caratterizzati. In applicazione di tale principio, per esempio, la Suprema Corte ha confermato una decisione presa dalla Commissione dei ricorsi in merito a dei provvedimenti con i quali l’UIMB aveva rigettato una domanda di registrazione di marchio sonoro non ritenendola sufficientemente documentata in quanto alla stessa era stata allegata una registrazione musicale su nastro anziché una sua rappresentazione grafica.
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