Scorciatoie di navigazione:

Inizio della testata del sito

WebDieci - benvenuti


Feeds rss
Area Newsletter
Fine della testata del sito
Brevetti e Marchi  E-Government | Firma digitale | Usabilità Accessibilità
HOME > Pubblica Amministrazione > Brevetti e Marchi > E’ possibile modificare una domanda di brevetto dopo il deposito? - 1

BREVETTI E MARCHI

E’ possibile modificare una domanda di brevetto dopo il deposito? - 1

di Laura Zammataro - Consulente di diritto informatico

Data pubblicazione: 29/06/2010
voto medio: 0 - tot. 0 voti.    [ Per votare questo articolo devi prima registrarti e fare il log-in ]

immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo immagine di una stella usata per esprimere la votazione dell'articolo

Risulta molto frequente nella pratica che il testo brevettuale depositato ai fini della registrazione dall’inventore necessiti di modifiche o integrazioni successive. L’esigenza si manifesta perché l’inventore molto spesso procede alla brevettazione immediatamente per assicurarsi l’anteriorità senza preoccuparsi di elaborare con cura il testo brevettuale, o anche perché, molto più semplicemente, egli non ha da subito compreso le potenzialità e le possibili estensioni, anche ad altri ambiti di utilizzo, del suo trovato.
Tutte queste ragioni fanno sì che spesso, descrizione e rivendicazioni brevettuali appaiano carenti o risultino non coprire l’ambito applicativo più ampio o parzialmente diverso, inizialmente non considerato dall’inventore, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo dell’invalidità del brevetto per difetto di descrizione e estensione della privativa brevettuale.
Queste considerazioni ci portano ad esaminare due disposizioni:
- l’art. 76/1 b ) c.p.i. ( = Codice della Proprietà Industriale ): che stabilisce la nullità del brevetto non sufficientemente descritto. Ove per sufficienza deve intendersi sufficiente chiarezza e completezza perché una persona esperta nel ramo possa attuarla;
- e l’art. 52/1 c.p.i.: che stabilisce che è oggetto di privativa solo ciò che viene descritto e rivendicato. Sono le rivendicazioni, infatti, a tracciare il limite della protezione brevettuale, anche se bisogna tenere conto del fatto che a seguito dell’EPC 2000, ratificato dall’Italia il 06/12/2007, nel disposto dell’art. 69, 1° comma, CBE ( = Convenzione sui Brevetti Europei ), è stato introdotto l’istituto dell’equivalenza, consistente nel ritenere che il brevetto copra non solo quello che è espressamente rivendicato ma anche tutto ciò che risulta tecnicamente equivalente a ciò che è rivendicato.
Per esaminare, anche alla luce delle predette disposizioni, i limiti entro cui le modifiche brevettuali sono consentite, bisogna premettere che le nostre valutazioni cambiano a seconda che il brevetto si trovi ancora allo stato di domanda o sia stato già rilasciato.
L’art. 172, 2° comma, c.p.i. prevede, infatti, che nel primo caso il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti “non sostanziali”, la domanda originariamente depositata, “integrando anche con nuovi esempi o limitando la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati”.





Attenzione,
l’accesso ai documenti è riservato agli utenti iscritti al portale.
Se sei già registrato inserisci username e password nell'apposito spazio in alto a destra su questa pagina.

Se hai dimenticato username o password clicca qui.

Se non sei ancora un utente registrato, clicca qui.

Le registrazione è gratuita.

Per altre informazioni: info@webdieci.com.


Segnala l'articolo: