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BREVETTI E MARCHI

Timestamping o marcatura temporale

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore

Data pubblicazione: 14/06/2010
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Nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare in quello del diritto d’autore, la determinazione della data di creazione dell’opera oggetto di tutela è di fondamentale importanza.

La titolarità del diritto d’autore spetta infatti a chi, con precedenza rispetto a chiunque altro abbia materialmente creato l’opera, di modo che, colui che ne vanti la qualifica di autore, dovrà provare di averla creata per primo fornendo altresì la prova della data di realizzazione della stessa.

A questo proposito vi sono diversi meccanismi atti a determinare in modo certo la data di creazione di un’opera e garantire di conseguenza la paternità delle proprie opere creative, noi qui ne prenderemo in analisi i due principali:
1) innanzitutto la registrazione dell’opera mediante deposito presso la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) che, si badi bene, non determina l’accertamento della qualifica di autore dell’opera, ma che consente di attribuire alla stessa una determinata data;
2) recentemente inoltre è stata introdotta la cosiddetta marca temporale (timestamping o marcatura temporale) consistente in una nuova modalità di registrazione delle opere, che troviamo definita all’art. 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale (aggiornato dal D.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006), in cui la validazione temporale viene definita come il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Mediante la marcatura temporale infatti è possibile attribuire ad un’opera data certa avente la valenza probatoria di cui all’art. 2704 c.c., di modo che può costituire uno strumento valido anche ai fini giuridici.





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