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BREVETTI E MARCHI

L’uso del cognome nel marchio: alcune note giuridiche

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore


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L’utilizzo del cognome come marchio è regolato dalla legge marchi all’art. 1- bis il quale letteralmente dice che: “I diritti sul marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome… purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio ma solo in funzione descrittiva”.

A tale proposito molto interessante è stato il caso Roncato che ha visto contrapposte due aziende, la Roncato S.r.l. da un lato, e la Valigeria Roncato S.p.a. dall’altro.

La vicenda nasce dal fatto che entrambe le aziende, i cui titolari sono i fratelli Carlo e Giovanni, contengono nel loro marchio il cognome di famiglia Roncato, la prima operante del settore di bauli valigette e beauty, la seconda anch’essa operante nel settore delle valigie, valigette 24 ore, trolley, zaini borse da donna … In data 4 ottobre 2005 la Roncato S.r.l. domandava la registrazione, quale marchio comunitario della dicitura CARLO RONCATO per contraddistinguere i seguenti prodotti: “preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici” (classe 3). “Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, occhiali, apparecchi e strumenti di pesata, di misura …” (classe 9), nonché “metalli preziosi e le loro leghe…” (classe 14). La Valigeria Roncato presentava quindi opposizione avverso tale domanda, asserendo in primo luogo che la stessa aveva ad oggetto un marchio il cui uso può trarre in inganno il consumatore, arrecando un pregiudizio alla rinomanza del marchio anteriore Roncato per prodotti quali: cuoio e sue imitazioni, bauli, valigie, borse... avendo peraltro la Valigie Roncato utilizzato suddetto marchio di fatto anche per prodotti quali portachiavi, orologi, custodie porta computer. Le motivazioni supportanti l’opposizione della Valigie Roncato erano inoltre basate sul fatto che secondo quest’ultima, i prodotti di cui alle classi 9 e 14 sarebbero stati facilmente dal pubblico associati ai prodotti Valigie Roncato in quanto trattasi di accessori da viaggio commercializzati attraverso i medesimi canali commerciali utilizzati per i prodotti Carlo Roncato quali i grandi magazzini, i centri commerciali, i punti vendita di aeroporti e stazioni ferroviarie. L’opposizione venne accolta solamente in relazione alla classe 14 per la quale venne effettivamente riscontrato un rischio di confusione.





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