Che cos'è il nome a dominio
Il nome di dominio è l'indirizzo che si scrive nel form del browser di navigazione (Internet Explorer o Netscape ad esempio) per raggiungere on line un determinato sito web. Così, webdieci.it è il nome a dominio che ci permette di raggiungere in Internet le pagine del portale di Treviso Tecnologia “webdieci”.
Il nome a dominio è costituito da un dominio di primo livello (Top Level Domain, TLD) e da un dominio di secondo livello (Second Level Domain, SLD): ad esempio nel nome dominio webdieci.it, “.it” è il dominio di primo livello; “webdieci” è il dominio di secondo livello scelto dall'utente. L'acronimo “www” indica che ci troviamo nell'applicazione web di Internet.
Il dominio di primo livello (TLD) è l'insieme di lettere (2 o 3) precedute da un punto, all'estrema destra del nome di dominio. Esso, a differenza del dominio di secondo livello, non può essere un nome di fantasia, liberamente scelto dall'utente, ma viene creato e messo a disposizione in modo invariabile, ad opera delle organizzazioni che sovrintendono alle operazioni di Naming nel mondo. Il dominio di primo livello può essere di due tipi: il “dominio di primo livello generico” (gTLD), le cui sigle si caratterizzano per il tipo di ente od organizzazione che possiede gli host e le reti ad essi afferenti (ad esempio “.edu” per università ed enti di ricerca “.com” per organizzazioni commerciali “.gov” per enti governativi ecc) ed “dominio di primo livello geografico” (ccTLD), di natura geografica, nato - originariamente - per localizzare il computer in un determinato Stato (< .it> significava che il computer era in Italia, <.fr> in Francia, < .de> in Germania). Esistono poi nuovi domini di primo livello di recente introduzione come il dominio generico <.shop>, <.info>, o il dominio geografico <.eu>, che caratterizza i siti europei.
Il dominio di secondo livello è posto alla sinistra del dominio di primo livello e può essere definito il cuore dell'indirizzo Internet. Infatti esso può essere costituito da un nome di fantasia, liberamente scelto dal titolare del sito, fatti salvi alcuni limiti espressamente indicati nei regolamenti di registrazione. L'intero nome di dominio non può superare i 26 caratteri, compresi i 2 o 3 del TLD, ed è indifferente l'uso di caratteri maiuscoli, in quanto il programma di lettura degli indirizzi non li percepisce. L'unico segno grafico utilizzabile, oltre alle lettere ed i numeri, è il trattino.
Gli aspetti tecnico-operativi del sistema dei nomi a dominio
Ma a cosa serve questa struttura? Essa è la traduzione in lettere di una sequenza numerica, detta numero IP, che permette la comunicazione fra miliardi di computer connessi ad Internet, per mezzo di un apposito protocollo standard. Ciascun computer collegato ad Internet, infatti, è identificato univocamente, da una sequenza di numeri detta IP (Internet Protocol), nel quale sono contenuti tutti i dati utili al suo riconoscimento ed alla sua ubicazione nella rete.
Il sistema dei numeri IP è perfetto: identifica i computer connessi nel mondo e, contemporaneamente, guida il messaggio a destinazione. A tale comodità di natura tecnica, si contrappone però una evidente difficoltà pratica. Per chiunque intenda collegarsi ad un computer, ricordare a memoria i numeri IP (sequenze del tipo 212.216.100.164) sarebbe quasi impossibile. Per ovviare a tale macroscopico inconveniente nel 1984 viene adottato un diverso metodo di identificazione, il sistema dei nomi di dominio (domain name system, DNS). Attraverso tale sistema al numero IP è associata una stringa di lettere anch'essa unica, che può essere scelta dal titolare del numero IP. Ecco che conciliando comodità e necessità tecniche sono nati, così come li abbiamo descritti sopra, i nomi a dominio.
Gli aspetti economico-giuridici
Accanto a questa visione tecnica, i nomi a dominio, hanno, nel contesto reale della navigazione su Internet, un ulteriore e rilevante significato economico-giuridico.
Infatti Internet, nata per motivi militari o scientifici, negli ultimi anni si è rivelata uno strumento economico di grandissimo rilievo, non solo e non tanto per la possibilità di sviluppare il c.d. “commercio elettronico”, quanto per le potenzialità comunicative e di marketing che un sito web ha per un'azienda, un'istituzione o una Pubblica Amministrazione.
La prima esigenza che un imprenditore tiene in considerazione nella scelta di un nome a dominio è che esso abbia la capacità di permettere l'individuazione dell'offerta commerciale contenuta nel sito in questione, distinguendola dalle innumerevoli altre presenti nella rete. Il nome a dominio assume, di fatto, un valore suggestivo ed un'efficacia distintiva equiparabili a quelli di un segno distintivo comune. Così, confluendo nel nome di dominio, il marchio (o altro segno distintivo dell' azienda) garantirà al cliente, che ritenga comodo l'utilizzo di Internet, la certezza di ritrovare in rete le caratteristiche e la qualità dei beni e dei servizi offerti nel mercato “reale” da quell'imprenditore.
L'importanza di questa distinzione
E' indubbio che esiste una visione tecnica, secondo cui il nome a dominio è un mero indirizzo, ed una commerciale, secondo cui esso, invece, è segno distintivo di una attività economica. In difetto di una specifica disciplina normativa, identificare il nome a dominio con un segno distintivo esistente o affermare che esso sia un segno distintivo atipico è molto importante, perché permette di accordare al suo titolare il diritto di valersene in modo esclusivo ed, in sostanza, di godere della tutela della Legge Marchi (R.D. 21 giugno 1942, n. 929) , dell'art. 2569 del Codice Civile e della normativa sulla concorrenza sleale. In tali casi è possibile parlare di un diritto al nome di dominio e di comportamenti lesivi di tale diritto. Invece, ritenere che il nome a dominio sia un semplice indirizzo significa affermare che esso sia giuridicamente neutro.
La differenza fra le due posizioni emerge chiaramente con un esempio. Per registrare un dominio basta una richiesta ad una delle molte società che offrono questo servizio e 20 $. Se il nome scelto è “libero” , cioè non è mai stato registrato prima, allora il soggetto richiedente ne diventa titolare e può utilizzarlo a suo piacimento, impedendo “tecnicamente” a chiunque di registrare un nome identico. Così se fosse libero, potrei registrare <fiat.it>; a fronte di questa mia condotta, se si considerasse il nome a dominio un segno distintivo, la Fiat spa potrebbe agire in giudizio per chiedere l'inibizione all' uso del marchio Fiat come nome a dominio e l'eventuale risarcimento dei danni. Se invece si considerasse il nome a dominio un “indirizzo” di natura tecnica, allora non vi sarebbero rimedi giuridici a disposizione, perché la mia condotta non sarebbe illecita. Alla Fiat Spa non rimarrebbe che registrare un domino diverso come <fiatauto.it> oppure < ;fiat.com>.
Le prime opposte interpretazioni giurisprudenziali
Queste due opposte visioni dei nomi a dominio hanno contrapposto la giurisprudenza che ha affrontato per la prima volta queste tematiche. Inizialmente infatti diversi Tribunali, con ordinanze ex art. 700, perciò ; senza approfondire accuratamente la questione, hanno dato valutazioni contrastanti.
Ad esempio, il Tribunale di Bari, nel caso di conflitto fra una denominazione sociale anteriore e un nome a dominio successivo, ha deciso che quest' ultimo sia legittimo perché esso è un mero “codice di accesso ai servizi telematici” e non vi è un diritto al suo uso esclusivo (Trib. Bari, ord, 24 luglio 1996, in Foro It., 1997, I, 2316). Conclusione analoga è quella del tribunale di Firenze (ord. 29 giugno 2000). In questo caso si afferma il principio in base al quale “gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza marchio-dominio” ed in sostanza, sempre con le parole dei giudici di Firenze, “la funzione del Domain name System è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi”.
Tale posizione “tecnocratica” è stata ampiamente criticata e sorpassata da innumerevoli pronunce, anche nel merito, che hanno sancito l' ;applicabilità della normativa sui segni distintivi, sul diritto al nome e sulla concorrenza sleale, anche ai nomi a dominio (Trib. Milano, ord. 10 giugno 1997, in Riv. Dir. Ind. 1998, II, 430, nota Saccani; Trib. Milano, ord. 22 luglio 1997, in Foro It., I, 1998, 923 nota Casentino; Trib. Roma, ord 2 agosto 1997, in Dir. Ind, 1998, 138 nota Montuschi, Trib. Parma 26 febbraio 2001; Trib. Modena (ord) 24 gennaio 2001). Oramai le sentenze e le ordinanze più recenti seguono univocamente questa posizione di tutela giuridica accordata al titolare di un segno distintivo utilizzato su Internet come nome a dominio.
Accanto a questa forma giurisdizionale di tutela esistono poi nuove e più ; rapide forme arbitrali di composizione di queste controversie, come ad esempio la procedura amministrativa, detta “procedura di riassegnazione”, per la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio ex art 16 regole di naming, o l'arbitrato ex art 14 regole di naming.