E' l'art. 23 l. inv. (r.d. 29 giugno 1939 n. 1127) la norma cui fare riferimento e dalla quale partire per distinguere il concetto di invenzione di servizio da quello di invenzione d'azienda. Nel caso, infatti, in cui si parli di invenzioni del dipendente, e quindi di invenzioni di servizio, si ricade nel primo comma di tale articolo, altrimenti in caso di invenzione d'azienda si rientra nel secondo comma del medesimo articolo.
L'interpretazione di tale norma risulta di una certa importanza dato che non è evento raro il concretizzarsi nella realtà di un'invenzione realizzata nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro da parte del lavoratore subordinato. Dal punto di vista economico inoltre vi è una netta differenza tra le due ipotesi, per cui l'individuazione di quale fattispecie si abbia di fronte ha una certa rilevanza, in quanto solo nel caso in cui si parli di invenzione d'azienda ci sarà un compenso per il lavoratore ideatore del trovato il quale percepirà un equo premio se l'invenzione da lui trovata avrà tutti i requisiti necessari per essere validamente brevettabile e sempre purché “non sia prevista e stabilita una retribuzione in compenso all'attività inventiva”.
In tale ambito inoltre le interpretazioni date sono spesso state diverse e discordanti non solo da parte della dottrina ma anche della giurisprudenza. Non poche volte, infatti, quest'ultima ha dato indicazioni che la volta successiva per casi analoghi non sono state più seguite dando così origine ad un nuovo orientamento.
Neppure la riforma della disciplina dei diritti di proprietà industriale ovvero il d.lgs. n. 30/2005 ha risolto tale questione, chiarendone però altre affini, ovvero stabilendo che qualora sia dovuto l'equo compenso al lavoratore per la sua invenzione, e il brevetto ad essa relativo venga dichiarato nullo, il pagamento dell'equo premio già effettuato non viene meno.
Le diverse interpretazioni dell'art. 23 l. inv. ruoterebbero fondamentalmente attorno al fatto che l'attività inventiva si sviluppi durante una prestazione lavorativa retribuita. All'interno di tale ipotesi però, secondo un certo orientamento, si rientrerebbe nel caso dell'invenzione di servizio solo quanto l'attività lavorativa preveda esplicitamente, e quindi per contratto, il compimento di un'attività inventiva, fattispecie questa che acquisterebbe maggior certezza interpretativa, quando per l'attività inventiva sia previsto uno speciale compenso esplicitamente connesso alla realizzazione di un'invenzione. Da sottolineare che la dimostrazione della presenza di tale specifico compenso mirato al raggiungimento dell'invenzione, sarà a carico del datore di lavoro cui spetterà l'onere della prova.
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