L'uso sempre più diffuso degli strumenti tecnologici che il legislatore italiano ha scelto per dare valore giuridico all'attività di documentazione svolta con il computer e in particolare l'uso della firma elettronica, porta come inevitabile effetto che si sviluppino anche gli aspetti “patologici” di tale utilizzo di talché la segretaria, sia nel pubblico che nel privato, finisce sempre per essere l'unica utilizzatrice del dispositivo di firma digitale di chi, a capo dell'ufficio, della società o dell'amministrazione, ne è l'unico titolare.
Tale distorsione è spesso evidente negli studi professionali ove s'inviano all'Agenzia delle Entrate i bilanci delle società per le quali vengono predisposti per conto degli amministratori di società di cui si curano la redazione dei bilanci.
Il comportamento, in capo al titolare del dispositivo, previsto dal testo della norma, che è stato posto dal legislatore a partire dall'abrogato DPR 513/97 sino a giungere all'attuale testo del D.Lgs 82/05 Codice dell'amministrazione digitale, sembra essere nei fatti disatteso proprio nella sua parte in cui si prescrive l'esclusivo utilizzo da parte del suo titolare.
Ciò dà luogo ad utilizzi “impropri” a cui il titolare si espone riponendo fiducia nei propri collaboratori, ma facilita sicuramente utilizzi fraudolenti delle firme elettroniche: come nel caso in cui l'oggetto dell'attività, da parte dell'impiegato infedele, sia la falsa o diversa rappresentazione di ipotetiche dichiarazioni di volontà o dichiarazioni trasfuse in documenti informatici sottoscritti con dispositivo digitale che vengono poi attribuite al suo titolare.
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