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Il marchio CE in tema di sicurezza dei giocattolidi Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore
Con l’istituzione della Comunità Europea nel ’57 si è reso necessario uniformare tra i vari Paesi aderenti il concetto di sicurezza dei prodotti. E’ a tale proposito stata emanata la direttiva CEE 93/465 relativa proprio alla conformità dei prodotti industriali ai livelli di protezione fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica. A garanzia quindi dell’adeguatezza del prodotto alle norme di sicurezza europee è stato in tale norma previsto che l’obbligo per il produttore di apporre il marchio di conformità CE, obbligo che si estende anche, e a maggior ragione, ai giocattoli. La marcatura CE di conformità è visivamente costituita dalle citate iniziali, seguite da un numero di identificazione dell’organismo notificato. Tale marcatura deve avvenire in modo visibile, leggibile ed indelebile, nel rispetto della distanza standard prevista tra le due lettere. Accanto a tale forma di garanzia visiva e di impatto immediato, troviamo inoltre delle specifiche normative che si occupano della sicurezza del giocattolo, termine quest’ultimo, è bene chiarire, col quale ci si riferisce a tutti quei prodotti ideati e destinati all’utilizzo da parte dei minori di 14 anni. La legislazione nazionale ha infatti attuato delle direttive CEE di armonizzazione della materia, in particolare ricordiamo il decreto legislativo 27.09.1991 n. 313 ed il decreto legislativo 24.02.1997 n. 41 che modifica ed integra il d.lgs 313/1991. In “allegato I” di quest’ultimo si trova un elenco di prodotti che, per le loro particolari caratteristiche, vanno esclusi dalla categoria di quelli che sono propriamente definiti giocattoli. Per fare un esempio, non sono considerati tali i puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti, o i forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore ai 24 volts. Sia i produttori di giocattoli che gli importatori di questi ultimi sono tenuti al rispetto di regole precise, in particolare i giocattoli devono essere fabbricati a regola d’arte in modo tale da garantire la massima sicurezza, tenuto anche conto del modo in cui tali prodotti vengono utilizzati dai bambini. E’ anche per tali prodotti prevista la marcatura CE, come specificato all’articolo 6 del decreto delegato sopra citato, rispettando il divieto di apporre simboli che arrechino confusione rispetto all’originale marchio CE. Tale simbolo va apposto sia sull’imballaggio che sulle istruzioni e sul foglio illustrativo allegate al gioco, istruzioni che devono inoltre obbligatoriamente essere redatte in lingua italiana, obbligo questo che si estende a produttori e distributori. In particolare è nel settore dei giocattoli inoltre che l’attività di controllo della Guardia di Finanza ha consentito il recente ritrovamento ed il conseguente ritiro dal mercato di prodotti contrassegnati da imitazioni del marchio CE. E’ questo il caso dei prodotti di provenienza cinese che contengono il marchio “China Export”di facile confondibilità data la grafica utilizzata e la distanza tra le lettere. In materia di giocattoli esistono inoltre 2 diversi attestati CE: uno si riferisce alla sicurezza solamente di alcune caratteristiche del gioco, mentre un secondo tipo di attestato garantisce la conformità del giocattolo nel suo complesso. L’autorità competente al controllo della sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato è il Ministero dello Sviluppo Economico coadiuvato dalla Guardia di Finanza. Quest’ultima ha il compito di controllare la corretta apposizione del marchio CE sul giocattolo ponendo, in caso contrario, la merce sotto sequestro. Qualora la violazione da parte del fabbricante o del mandatario riguardi la sola modalità di apposizione del marchio, egli avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Diverso il caso in cui il marchio è apposto validamente, ma indebitamente nel qual caso il Ministero può, a tutela dei consumatori, disporre il ritiro dal mercato. Sono inoltre previste ammende in capo ai produttori da 2582,30 a 15493,80 Euro nonché l’arresto fino a 6 mesi per indebita apposizione del marchio CE, per i giochi privi di tale marchio invece la sanzione va da 516 a 20.658 Euro ed è applicabile sia ai produttori che agli importatori. Altre sanzioni sono inoltre previste in caso di apposizione ai giochi di marchio CE confondibili o ingannevoli, nonché di immissione sul mercato di giocattoli privi di foglio illustrativo e di precauzioni d’uso redatte in italiano.
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