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La tutela giuridica del marchio “Made in Italy”

di Cristiana Zammataro - Specialista in tutela della proprietà intellettuale, brevetti e diritto d'autore

L’apposizione posta sui prodotti del marchio “made in Italy” nel corso degli anni è divenuto sinonimo di qualità e prestigio data la tradizione italiana in determinati settori quali, per esempio, quello dell’abbigliamento o delle calzature.
L’utilizzabilità di tale marchio da parte di alcune industrie italiane è stato tuttavia recentemente messo in discussione poiché, per noti motivi economici come il basso costo della manodopera, spesso alcuni procedimenti industriali di fabbricazione del prodotto vengono compiuti all’estero in Paesi quali, per esempio, la Cina o l’India per citarne solo alcuni, anziché in Italia.
L’obbligo di apporre una corretta indicazione di provenienza del prodotto è stabilito sia in ambito penale che amministrativo. Per quanto riguarda le norme penali infatti l’art. 515 c.p. vieta e punisce la consegna all’acquirente di cosa diversa per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato o pattuito, mentre l’art. 517 c.p. vieta e punisce l’immissione sul mercato di marchi ingannevoli anche relativamente all’origine e provenienza del prodotto. La condotta incriminata di cui sopra consiste sia nel porre in vendita, sia nel mettere in circolazione, quindi anche a titolo gratuito, prodotti con marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti a indurre in inganno il compratore. In ambito amministrativo invece a tutela del “made in Italy” troviamo la sentenza pronunciata dal T.A.R. del Friuli Venezia Giulia n. 157/2006 che, relativamente ad un caso di ricorso presentato da una ditta italiana importatrice di prodotti tessili dalla Turchia, aveva previsto l’applicabilità dell’accordo di Madrid, accordo che prevede all’atto dell’importazione il sequestro di qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza.



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